Il CNDCEC ha emanato dei pronti ordini in tema sanzioni disciplinari. In particolare con il pronto ordini n. 24 del 18 marzo del 2019 è stata chiarita la data di decorrenza di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dall’esercizio della professione, irrogato ad un iscritto da parte del Consiglio di Disciplina territoriale e confermato in secondo grado dal Consiglio di Disciplina Nazionale a seguito dell’impugnazione, in particolare se la sospensione deve partire dalla data di notifica della deliberazione o trascorsi 30 giorni dalla notifica stessa. Il CNDCEC ha chiarito come il provvedimento di sospensione irrogato dal Consiglio di Disciplina territoriale, poi confermato, è divenuto esecutivo decorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento all’iscritto da parte del Consiglio di Disciplina territoriale. L’impugnazione della delibera non determina la sospensione dell’esecutività del provvedimento, occorrendo una pronuncia del Consiglio di Disciplina Nazionale. Con il pronto ordini n. 9 dell’11 marzo 2019 è stato chiarito se sia possibile provvedere alla nomina del Relatore del procedimento disciplinare nelle fasi successive del procedimento e se si possa annullare per tale motivo un procedimento disciplinare aperto giunto alla fase dibattimentale. Orbene, il CNDCEC ha chiarito come la nomina del Relatore del procedimento disciplinare non è tra gli elementi fondamentali per l’apertura del procedimento disciplinare, in quanto non ne deriva una compromissione del diritto di difesa dell’incolpato. Ne consegue che l’omessa nomina non costituisca una nullità del procedimento disciplinare. Con il pronto ordini n. 26 dell’11 marzo 2019 è stato chiarito il corretto comportamento in caso di impugnazione del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di Disciplina territoriale. I ricorsi al Consiglio Nazionale devono essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della decisione del CDT. Quanto al procedimento il ricorso deve essere notificato nell’ufficio del Consiglio di disciplina dell’Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Il Consiglio notificherà al procuratore (nel caso di ricorso del professionista) e successivamente al Consiglio di disciplina Nazionale il ricorso con gli atti del fascicolo.