Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 422 del 17 gennaio 2020 Con la nota n. 422 del 17 gennaio 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riporta le osservazioni pervenute dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di sanzionabilità prevista in caso di contratti di somministrazione o appalto illecito stipulati dalla pubblica amministrazione. Il chiarimento perviene in risposta ad un quesito posto dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Torino. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la volontà del legislatore è quella di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali. La somministrazione fraudolenta, in particolare, ha ripreso la connotazione di reato penale ai sensi del Decreto Dignità del 2018. Esclusione e applicabilità Le varie interpretazioni e sentenze della giurisprudenza evidenziano la volontà del legislatore di escludere dalla disciplina della somministrazione a tempo determinato e dal regime sanzionatorio sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, sia il relativo personale. Un’unica norma, che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni, stabilisce l’applicabilità del regime nei loro confronti, definisce espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, non prevedendo nulla in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto. Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa, deve ritenersi che l’impianto sanzionatorio resti limitato al solo soggetto somministratore/ pseudo appaltatore privato. Tutela dei lavoratori Tale esclusione, però, a parere dell’INL, non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica (art. 1676 c.c.) e di quella dettata dal codice degli appalti.