L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1133 del 24 giugno 2024, fornisce indicazioni in merito al regime intertemporale relativo alle nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti (art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024). Ambito temporale di applicazione sanzioni penali Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024. Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa e depenalizzato (art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 6/2016). Somministrazione, appalto e distacco Con riferimento ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, l’Ispettorato chiarisce il regime sanzionatorio per le condotte iniziate prima del 2 marzo u.s. e proseguite oltre tale data. Trattandosi di condotte a natura permanente, il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Tanto premesso, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003. Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorre tenere conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.