Il decreto Rilancio sposta in avanti il periodo di sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. La proroga è prevista per quei versamenti il cui termine scade tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020: chi si avvale della proroga potrà eseguire il pagamento entro il 16 settembre 2020, senza aggravio di sanzioni e interessi; il pagamento in tal caso dovrà avvenire o in un’unica soluzione entro il 16 settembre ovvero, a decorrere dal medesimo giorno, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Atti i cui versamenti sono sospesi La proroga prevista dal decreto Rilancio è relativa a: - atti di accertamento con adesione di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 218/1997; Nota bene L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'Ufficio (o da un suo delegato). Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. - accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 (conciliazione fuori udienza) e dell’art. 48-bis (conciliazione in udienza) del D.Lgs. n. 546/1992; Nota bene Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo (conciliazione fuori udienza), presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Nel caso di accordo conciliativo parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La conciliazione in udienza si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente e la commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. - accordo di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992; Nota bene Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa e non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. - atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/1988 e dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/1990; Nota bene Si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta. - atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. n. 131/1986; - atti di recupero ai sensi dell’art. 1, comma 421, legge n. 311/2004 per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (si pensi agli avvisi di recupero del credito d’imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi); - avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi di cui all’art. 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni. Scadenza dei termini di versamento La generalizzata proroga dei versamenti si applica agli atti sopra riportati unicamente se: - i termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La proroga vale in ugual modo per le somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute a seguito dei citati atti rateizzabili e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018. Termine di effettuazione dei versamenti prorogati I versamenti oggetto della proroga sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Quindi, in tal caso i versamenti termineranno al massimo entro il 16 dicembre 2020. Si fa rilevare che non si procede al rimborso delle eventuali somme versate nel periodo di proroga. Termine finale per la notifica del ricorso di primo grado La proroga è prevista anche per la notifica del ricorso di primo grado: viene infatti stabilito che la proroga al 16 settembre 2020 è prevista per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti sopra richiamati e agli atti definibili (mediante acquiescenza) ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 (per rinuncia ad impugnare gli avvisi di accertamento o di liquidazione impugnazione con sanzioni ridotte a 1/3) i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Beneficiano della proroga le impugnazioni degli atti e degli avvisi di liquidazioni sopra richiamati i cui relativi 60 giorni, ordinariamente previsti per l’impugnazione, scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: tali sono quegli atti notificati tra l’8 gennaio 2020 e il 1° aprile 2020. Ad esempio Atto notificato il 15 gennaio 2020 con scadenza naturale dei 60 giorni per l’impugnazione o acquiescenza il 15 marzo 2020: la notifica del ricorso introduttivo potrò avvenire entro il 16 settembre 2020. Cosa non rientra nella proroga Non rientrano nella proroga del 16 settembre 2020 i ricorsi contro atti diversi da quelli sopra elencati: in particolare, gli atti di sole sanzioni di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, gli accertamenti emessi dagli enti locali per i quali non è prevista l’acquiescenza e gli atti emessi dagli Agenti della riscossione quali cartelle di pagamento, fermi e comunicazioni di ipoteche.