Tra le misure della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), la norma inserita nell’art. 1, comma 78 segue la scia di quanto indicato dall’art. 7, commi 9-14, legge n. 488/1999, il quale concedeva la possibilità alle imprese di adeguare il magazzino regolando eventuali situazioni di evasione fiscale. La disposizione della legge di Bilancio 2024 consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali di adeguare le risultanze contabili delle esistenze iniziali dei beni alla consistenza fisica; rettificando i valori sia in aumento che in diminuzione. Come avviene la regolarizzazione? Secondo la norma, l’adeguamento può essere effettuato mediante: - eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi; - iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. Esaminiamo le due ipotesi con alcuni esempi. Caso n. 1 - Eliminazione voce del magazzino Secondo quanto stabilito dal comma 80 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024, in questo caso occorrerà procedere al versamento dell’IVA e dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. Considerando i seguenti dati ipotetici: - aliquota media IVA 2023: 10% L’aliquota media (tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali) è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato. - percentuale di maggiorazione: 30% La percentuale di maggiorazione per le diverse attività sarà determinata da un successivo decreto. - valore di magazzino da eliminare: 50.000 euro quanto dovuto a titolo di IVA è dato dall’aliquota media IVA per il 2023 moltiplicato per il valore del magazzino da eliminare maggiorato del 30% (65.000 euro): IVA dovuta = 65.000 x 10% = 6.500 euro Quanto dovuto a titolo di imposta sostituiva pari al 18% è calcolato sulla differenza tra: - il valore del magazzino da eliminare maggiorato del 30% (65.000) - il valore del magazzino da eliminare non maggiorato (50.000) = 15.000 euro Imposta sostitutiva = 15.000 x 18% = 2.700 euro Caso n. 2 - Iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse In base all’art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2024, in questo caso occorrerà procedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto. L’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse rappresenta una correzione contabile disciplinata dall’OIC 29 che definisce l’errore contabile quale “rappresentazione qualitativa e quantitativa non corretta di un dato di bilancio o di un’informazione fornita in nota integrativa”. Un errore è definito rilevante se può influenzare le decisioni economiche che gli operatori assumono in base al bilancio. Errore rilevante In presenza di un errore rilevante la correzione va imputata a riduzione o aumento del saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (Utili a nuovo o altra voce più appropriata). Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con incremento del valore delle giacenze per 100.000 euro Magazzino a Patrimonio netto (Riserva Straordinaria) 100.000 Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con riduzione del valore delle giacenze per 100.000 euro Patrimonio netto (Riserva Straordinaria) a Magazzino 100.000 Errore non rilevante Se l’errore non è rilevante, la correzione può essere imputata al conto economico con apposita iscrizione della voce “sopravvenienze”. Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con incremento del valore delle giacenze per 15.000 euro Magazzino a Sopravvenienza attiva 15.000 Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con riduzione del valore delle giacenze all’1.1.2023 per € 15.000 Sopravvenienza passiva a Magazzino 15.000 Come dovrà essere effettuato l’adeguamento? L’adeguamento andrà richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 che - per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare - è rappresentato dall’anno di imposta 2023 ed esercitato dunque nel modello Redditi 2024. Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo: - la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023, - la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. L’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori La nuova norma stabilisce che i valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023, nel limite del valore iscritto o eliminato e non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2024).