I soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro hanno diritto al rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni purché nel periodo di riferimento non dispongano di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, né abbiano ivi realizzato operazioni rilevanti. Detto periodo è da intendersi come anno “civile”, ovverosia “solare” cui si riferisce la domanda restitutoria (art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972). In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 9556 depositata il 9 aprile 2024. IL FATTO Nei fatti di causa una società belga, esercente attività di progettazione e costruzione di impiantistica, aveva importato in Italia alcuni macchinari successivamente inviati ad un terzista ed infine ceduti ad un cliente cinese. Relativamente al periodo di interesse (2016), in difetto di presenza economica ed operativa nel territorio italiano, detta società presentava istanza di rimborso per il tramite del portale elettronico dell'amministrazione di residenza. L'Agenzia delle Entrate notificava il diniego eccependo che nel 2017 risultava l'effettuazione di operazioni attive rilevanti in Italia. Nel giudizio di merito, la decisione di appello, riformando l'esito di prime cure, confermava la legittimità del provvedimento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Gli Ermellini, accogliendo la prospettazione della Società, ripercorrono la ratio dell'istituto ed analizzano l'articolato della disciplina unionale quale parametro imprescindibile per l'interpretazione della normativa domestica. Sotto il primo profilo si evidenza lo scopo di evitare che il soggetto economico resti inciso dall'imposta assolta in altro Stato membro, con ciò equalizzando gli effetti di neutralità del tributo che si sarebbero prodotti tramite la detrazione laddove operazioni attive e passive fossero state poste in essere in analogo territorio. Con riguardo, poi, ai contenuti della fattispecie normativa, la Corte preliminarmente attribuisce alla disposizione interna una certa ambiguità letterale nel senso di correlare apparentemente la condizione temporale (anno di riferimento) ad una sola delle condizioni ostative, cioè alla sussistenza di stabile organizzazione. Vertendosi di tributo armonizzato, la Cassazione sposta l'attenzione sull'art. 3 della Direttiva 2008/9/CE il quale disegna un periodo di riferimento chiaramente collegato ad entrambe le circostanze che non consentono il recupero.