Il decreto di riforma che ha introdotto il concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024) contiene anche una particolare ed eccezionale disciplina relativamente ai versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP. Infatti, solo per il 2024, anno del debutto del concordato, i soggetti che rientrano nel campo di applicazione degli ISA possono effettuare il versamento del saldo e del primo acconto (in unica soluzione o come prima rata) entro il 31 luglio 2024 senza applicare la maggiorazione dello 0,40%, anziché entro il 30 giugno (o meglio 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica) come previsto per la generalità dei contribuenti. La norma, però, non ha anche esplicitato la possibilità di versare il dovuto entro 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%. Per fugare ogni dubbio, il Legislatore ha previsto una apposita norma in tal senso, nel decreto correttivo della riforma che sta per concludere il suo iter parlamentare per poi poter essere definitivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Soggetti interessati La norma che differisce al 31 luglio il versamento (art. 37, D.Lgs. n. 13/2024) fa riferimento ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze. Inoltre, così come già avvenuto negli anni scorsi a proposito delle proroghe che venivano decise di anno in anno, sono interessati anche altri soggetti c.d. “assimilati” a quelli ISA. Infatti, oltre che i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, godono dello slittamento anche: - i soggetti in regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - coloro che partecipano a società, associazioni e imprese tassate per trasparenza (art. 5, 115 e 116 TUIR). Rateazione Una delle novità di quest’anno da tener presente riguarda la possibilità di rateizzare l’importo dovuto fruendo di una rata in più. Infatti, rispetto al passato, con la riforma degli adempimenti fiscali (D.Lgs. n. 1/2024) è possibile estendere la rateazione fino al 16 dicembre mentre in passato, il tutto doveva concludersi entro il 16 novembre. Ciò si traduce nella possibilità di frazionare l’importo in 6 rate per chi decide di versare la prima entro il 31 luglio e in 5 rate per chi sfrutta il maggior termine dei 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. Come determinare le rate Restano confermate le regole di calcolo delle rate. Pertanto, sulla quota capitale di ogni singola rata successiva alla prima va applicato l’interesse in misura forfetaria pari al 4% annuo. La somma dovuta a titolo di interessi si calcola, a prescindere dal giorno di pagamento, con la seguente formula: (C * i * t) / 360 dove: “C” è l'importo della rata; “i” è l’interesse (4%); “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata. Il metodo commerciale considera i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni. Alla luce di quanto detto la situazione che si prospetta è la seguente: a) versamento entro il 31 luglio 2024: - 1° rata: entro il 31 luglio 2024; - 2° rata: entro il 20 agosto 2024 con interesse dello 0,18% - 3° rata: entro il 16 settembre 2024 con interesse dello 0,51%; - 4° rata: entro il 16 ottobre 2024 con interesse dello 0,84%; - 5° rata: entro il 18 novembre 2024 con interesse dell’1,17%; - 6° rata: entro il 16 dicembre 2024 con interesse dell’1,50%. b) versamento entro il 30 agosto 2024con importo maggiorato dello 0,40%: - 1° rata: entro il 30 agosto 2024; - 2° rata: entro il 16 settembre 2024 con interesse dello 0,18% - 3° rata: entro il 16 ottobre 2024 con interesse dello 0,51%; - 4° rata: entro il 18 novembre 2024 con interesse dello 0,84%; - 5° rata: entro il 16 dicembre 2024 con interesse dell’1,17%.