Via libera al ravvedimento tombale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale. L’emendamento 2.0.3 (testo 4), riformulato prima della sua approvazione in Commissione avvenuta nella giornata del 29 settembre, concede la possibilità per i contribuenti soggetti agli ISA e solo per quelli che scelgono di aderire al concordato preventivo biennale di cui all’art. 6 e seguenti, D.Lgs. 21 febbraio 2024, n. 13, di mettersi al riparo dagli accertamenti IVA, IRAP e imposte sui redditi per le annualità 2018-2022, tramite il versamento una imposta sostitutiva. Più precisamente, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP, viene inibita in toto ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato. Al contrario per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, proprio per evitare una procedura di infrazione UE, viene inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitici induttivi, peraltro già inibiti per le imprese e i professionisti con punteggio ISA superiore ad 8,5. Le conseguenze per chi non sceglie di aderire al ravvedimento Prima di entrare nel merito della disciplina dell’imposta sostitutiva, è il caso di sottolineare che la mancata scelta di effettuare per uno o più anni il ravvedimento speciale determina delle conseguenze. È vero, infatti, che i limiti per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 472/1997, sono ridotti della metà. Nella sostanza queste disposizioni costituiscono un’ulteriore spinta per i soggetti ad aderire al concordato, al fine di avere poi la possibilità di aderire al ravvedimento speciale, proprio per evitare delle ulteriori pensanti conseguenze. Le sanzioni accessorie, infatti, possono portare: - all'interdizione dalle cariche di amministratore; - all’interdizione per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; - all’interdizione per licenze, concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di imprese; - alla sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, per un periodo da 3 a 6 mesi qualora la sanzione irrogata sia superiore a 25.000 euro (precedente limite 50.000 euro) ovvero fino a 12 mesi, nel caso in cui si siano irrogate sanzioni per un ammontare superiore a 50.000 euro (precedente limite 100.000 euro). L’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta Altra spinta ad aderire al concordato preventivo biennale deriva dall’ammontare ridotto dell’imposta sostitutiva dovuta, peraltro, in modo condivisibile, variabile secondo il punteggio ISA ottenuto. È vero, infatti, che con riferimento a ciascuna annualità per cui si sceglie di aderire al ravvedimento speciale, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è calcolata applicando una percentuale al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato in relazione all’anno per cui si sceglie di aderire alla misura ed è distinta tra la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell’IRAP. Questo perché l’imposta sostitutiva complessivamente dovuta è calcolata in modo diverso con riferimento alla base imponibile valida ai fini delle imposte sui redditi e al valore del valore della produzione rilevante ai fini IRAP. La percentuale di incremento è variabile secondo il punteggio ISA ottenuto nel seguente modo: - 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; - 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; - 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; - 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; - 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; - 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. Questi ammontari di incremento si applicano al reddito d’impresa o di lavoro autonomo per individuare una prima parte di imposta sostitutiva, a cui si applicheranno le aliquote di imposta sostitutiva, sempre differenziate secondo il punteggio ISA, si applicheranno, altresì, al valore della produzione netta dichiarato per ciascuna annualità ai fini dell’IRAP, per individuare la base imponibile della seconda parte di imposta sostitutiva dovuta. In realtà quello che diventerà il comma 3 dell’art. 2-ter del D.L. n. 113/2024, lascia dei margini di dubbio, tuttavia, quella sopra individuata risulta la sola interpretazione coerente con l’intento del legislatore. Sull’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo calcolato nei termini sopra meglio descritti si applica un’imposta sostitutiva del: - 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; - 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; - 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Dal canto suo, sull’ammontare di base imponibile calcolato applicando le medesime percentuali al valore della produzione ai fini IRAP, si renderà applicabile un’imposta sostitutiva del 3,9%. In sostanza, con riferimento all’IRAP, la sanatoria sana solamente le sanzioni e le eventuali variazioni di incremento disposte dalle varie Regioni. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta, che deriva dalle somme delle due, sarà ridotta del 30% con riferimento alle annualità 2020 e 2021, al fine di tenere conto della pandemia Covid e non potrà essere inferiore a 1.000 euro con riferimento agli anni d’imposta a cui si sceglie di aderire. Il versamento dell’imposta sostitutiva Al fine di perfezionare il ravvedimento speciale l’imposta complessivamente dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, ovvero mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale; la prima rata dovrà essere versata sempre entro il 31 marzo 2025. Il versamento di una rata entro il termine di versamento della rata successiva non fa decadere dalla sanatoria.