Per effetto della proroga disposta dal decreto Crescita, il versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, dell’IVA, delle addizionali regionale e comunale e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 PF e SP dei soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Gli ISA: cosa sono Per favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, il D.L. n. 50/2017 ha previsto l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Con i DD.MM. 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 sono stati approvati gli ISA relativi a specifiche attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali. Tali indici si applicano a partire dal periodo di imposta 2018 e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. La proroga del termine di versamento Gli ISA hanno trovato concreta implementazione normativa soltanto nel corso del 2019, con l’approvazione degli indici e delle relative note metodologiche, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di attuazione del regime premiale e con le implementazioni operative mediante la messa a disposizione dei dati precompilati e del software necessario per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale. I ritardi dei vari strumenti normativi e applicativi hanno indotto il legislatore a spostare al 30 settembre 2019 i termini per i versamenti per gli Indici sintetici di affidabilità, mediante un emendamento al Decreto Crescita. Sono stati così prorogati i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti stabiliti. Ambito soggettivo La proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente: - esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Laddove vi siano queste condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: - applicano il regime forfetario agevolato; - applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; - dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. Il calendario delle rate I contribuenti che rientrano nella proroga possono effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al 30 settembre, quindi entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In caso di versamenti dal 30 settembre, è stato chiarito che il numero massimo di rate si riduce a tre, scadenti: - per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (poiché il giorno 16 cade di sabato); - per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato). Gli interessi per la rateizzazione si applicano sulla seconda e terza rata. Il versamento è anche possibile in un’unica soluzione. Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga e optino per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,4%, il 30 ottobre 2019. In ogni caso vi è la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, senza beneficiare della proroga. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019: - le prime quattro rate, senza interessi; - qualora ci si avvalga del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi. In tutti i casi occorre dare evidenza, nella delega di pagamento, al numero di rata versata. Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta, resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.