Ctr Lombardia - Sentenza n. 4267/1/19 del 29 ottobre 2019 L’agenzia delle Entrate può disattendere la classificazione in bilancio di un fabbricato iscritto tra le rimanenze, considerandolo alla stregua di una immobilizzazione, in sede di verifica ai fini della presunzione di non operatività (articolo 30, legge 724/1994). È questa la conclusione cui giunge la Ctr Lombardia con la sentenza n. 4267/1/19 del 29 ottobre 2019 (presidente e relatore Labruna), dopo un rinvio della Cassazione che aveva bocciato una precedente decisione di appello favorevole a riconoscere il rimborso Iva nonostante lo status di non operatività della società sostenuto dalle Entrate. IL FATTO Il tema, piuttosto delicato, acquisisce portata più ampia con l’avvento, anche per i soggetti Oic, della cosiddetta “derivazione rafforzata”, secondo cui per alcuni fondamentali aspetti della determinazione del reddito imponibile (qualificazione, classificazione, imputazione temporale) sono i principi contabili a “dettare legge” (articolo 83, comma 1). In sintesi, il contenzioso (riguardante il periodo d’imposta 2002) si incentrava principalmente sulla possibilità dell’Amministrazione finanziaria, in sede di verifica, di riclassificare - ai fini del calcolo di non operatività – l’unico fabbricato posseduto da una società immobiliare, concesso in affitto, dall’attivo circolante alle immobilizzazioni, categoria che, diversamente dalla prima, incide sui ricavi (e sui redditi) forfettariamente determinati in base all’articolo 30. Secondo la società accertata tale possibilità non sussisteva, conformemente a quanto affermato dallo stesso ministero delle Finanze con circolare 73/1994 che richiama la preventiva necessità che il bilancio venga invalidato dall’autorità giudiziaria. Tale tesi, accolta sia dai giudici di primo che di secondo grado, veniva contestata dall’agenzia delle Entrate, secondo cui (circolari 137/1997 e 25/E/2007) è ormai acquisito che in sede di accertamento sia possibile disconoscere la classificazione in bilancio laddove non operata sulla base di corretti principi contabili, indipendentemente dalla sindacabilità del bilancio in sede giudiziaria. Tale conclusione viene accolta dalla Corte di cassazione (ordinanze 20122 e 21106 del 2018 ), secondo la quale la questione non va affrontata nell’ottica della invalidità della delibera di approvazione del bilancio, quanto in quella della veridicità delle risultanze di quest’ultimo. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA In sede di riassunzione della causa, la Ctr Lombardia conferma la legittimità dell’operato dell’Agenzia, in considerazione del fatto che il fabbricato – locato e non messo formalmente in vendita dalla società – non poteva essere classificato nell’attivo circolante del bilancio, ma tra le immobilizzazioni, rientrando, quindi, a tutti gli effetti nei calcoli di non operatività. Peraltro, così operando, siccome i ricavi da locazione “contano” tra i proventi significativi, si realizza anche il principio di omogeneità tra i ricavi presunti e quelli effettivi, più volte messo in luce da Assonime (circolare 46/97). Le verifiche sul bilancio Sono molte le disposizioni del Tuir che fanno riferimento alla classificazione in bilancio (si pensi, ad esempio, alla particpation exemption di cui all’articolo 87), per cui sottrarre al Fisco la possibilità di contestare imputazioni errate aprirebbe la porta a comportamenti discutibili difficilmente contestabili con altri mezzi. La Cassazione ha spesso sottolineato anche il ruolo dell’informativa in bilancio, disconoscendo rilevazioni contabili non giustificate e con effetti favorevoli ai fini del calcolo del reddito imponibile (pronunce 21809/2018, 20680/2015 e 22016/2014). Le immobilizzazioni In base al principio Oic 16, costituiscono immobilizzazione i beni normalmente impiegati come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non destinati alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società. A tale categoria appartengono anche fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società, ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure hanno carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali. Vanno, invece, classificate in un’apposita voce dell’attivo circolante le immobilizzazioni destinate alla vendita, laddove quest’ultima: - possa avvenire alle condizioni attuali o senza modifiche ai beni tali da differirne l’alienazione; - appaia altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; - possa concludersi nel breve termine. Situazioni che la società non ha dimostrato in giudizio, pur considerando come il contenzioso si riferisca a un periodo d’imposta in cui non erano vigenti gli attuali testi dei principi contabili.