Con la nota n. 36904 del 20 giugno 2024 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai soci volontari nei CdA delle cooperative sociali. Facendo seguito alla nota prot. n. 104669 del 3 aprile 2023, riguardanti il ruolo dei soci volontari nelle società cooperative sociali di tipo a) e di tipo b) che si richiamano e valutate tuttavia, le risultanze dell’attività ispettiva espletata sugli enti in argomento, questo Ufficio ritiene di dover fornire ulteriori chiarimenti sulla partecipazione dei soci volontari ai Consigli di amministrazione delle cooperative sociali. Come è noto, il quadro normativo vigente non esclude, sic et simpliciter, la possibilità che l’organo di governance sia composto da soli soci volontari. Infatti, il dato empirico ha mostrato che, in alcune particolari situazioni, solo i soci volontari hanno i requisiti e le capacità di assumere il ruolo di componente del Consiglio di amministrazione della società. Pertanto, in assenza di espressa contraria previsione, il Ministero ritiene regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari. In tali casi, tuttavia, è necessaria una verifica più approfondita dell’attività svolta in concreto dai componenti dell’Organo amministrativo, ponendo particolare attenzione sul ruolo esercitato dai soci volontari nominati nel Consiglio di amministrazione. Il revisore deve pertanto accertare: - la partecipazione concreta alle adunanze del consiglio, - il contributo effettivo alle scelte gestionali, - l’apporto decisionale, - l’esercizio della rappresentanza, - ogni altro aspetto tipico del ruolo conferitogli dall’assemblea. Nel caso in cui, dall’analisi suddetta, emergano difformità rispetto a quanto sopra indicato, il revisore deve valutare se l’irregolarità è sanabile e, pertanto, diffidare l’ente a revocare l’amministratore socio volontario, ovvero indagare se il consiglio così composto ha di fatto minato la natura mutualistica dell’ente e, conseguentemente, proporre l’adozione del provvedimento ritenuto idoneo.