Il lavoro agile trova ancora una proroga legale per alcune categorie di lavoratori. Con l’art. 18-bis della legge n. 191/2023 che ha convertito, con modificazioni il decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), è stato prorogato al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni e per i “lavoratori fragili”, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid. Requisiti per il diritto al lavoro agile Ma, entrando nel merito, quali sono i requisiti che un genitore deve possedere per poter vantare il diritto al lavoro da remoto che, si ricorda, nella definizione fornita dall’art. 18 consiste in una prestazione di lavoro subordinato da svolgere in parte all’interno del perimetro aziendale ed in parte fuori? L’art. 90, comma 1, del D.L. n. 34/2020, prorogato afferma (subordinandolo, allora, alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica) che: a) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (e qui ci rientrano anche gli Enti Pubblici economici e le aziende private a capitale pubblico) debbono avere, all’atto della richiesta, almeno un figlio “under 14”: infatti il diritto non può essere esercitato se uno dei due fruisca di ammortizzatori sociali (si ha motivo di credere che si tratti di CIGO, di CIGS, di FIS, di trattamenti erogati dai Fondi bilaterali o dal Fondo interprofessionale delle Province Autonome di Trento e Bolzano) per sospensione o riduzione di orario o non lavori; b) il lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta presso il datore di lavoro privato, anche in un’ottica di previsione di modalità aziendali o definite da accordi collettivi applicati. Ciò significa che se la prestazione del genitore non è compatibile con il lavoro agile (perché si tratta, ad esempio, di una dipendente addetta al rifornimento degli scaffali nella grande distribuzione commerciale), il diritto non scatta; c) la prestazione lavorativa in lavoro agile, ricorda il successivo comma 2 dell’art. 90, può essere svolta anche attraverso strumenti informatici che sono nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore. Ricorrendo le condizioni appena evidenziate, scatta per il genitore (il più delle volte è la donna a richiederlo) il diritto ed il datore di lavoro è tenuto a concederlo. Ovviamente, anche sulla scorta di eventuali accordi collettivi, laddove presenti, si potranno concordare periodi di presenza in azienda. Proroga per i genitori di figli “under 14” E' necessario, a questo punto, effettuare una breve riflessione sulla ennesima proroga, con particolare riguardo a quella dei genitori di figli “under 14”. Quando la norma vide la luce, si era nel pieno della pandemia e lo smart working per uno dei genitori aveva origine dalla necessità di restare a casa con i figli (o il figlio), perché gli asili e le scuole erano chiuse e si effettuava la “didattica a distanza”. Da allora, gli istituti scolastici hanno ripreso “in toto” l’attività e non si segnalano, pur a fronte di qualche segnale di ripresa del “virus”, criticità. Che tali proroghe non siano affatto legate alla epidemia lo dimostra un’altra circostanza: quest’anno, il lavoro agile, è stato prorogato anche nel periodo estivo, quando le scuole, da sempre, sono chiuse ed i genitori programmano, in genere, le ferie. Proroga anche per i lavoratori “fragili” La proroga riguarda anche i lavoratori “fragili”, legati ad un possibile “stato di rischio” Qui il lavoro agile è riconosciuto, sulla base di valutazioni del medico competente (art. 83 del D.L.vo n. 81/2008) che nella valutazione del possibile rischio da contagio, deve tenere conto sia dell’età che delle condizioni derivanti da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità: la prestazione con modalità agile deve, comunque, essere compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa svolta. Al momento, la disposizione non riguarda i dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori affetti da patologie croniche e con particolari connotazioni di gravità previste dal D.M. del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 e debitamente certificate, anche loro in scadenza al prossimo 31 dicembre. Probabilmente, la proroga avverrà anche per questa categoria di lavoratori: la ragione per la quale, forse, non sia stata prevista è da ricercare nella mancanza della copertura finanziaria, cosa che potrebbe essere colmata in un prossimo provvedimento. Per completezza di informazione si ricorda che, attualmente, il diritto al lavoro agile di quest’ultima categoria è ampio e totalizzante, non essendo, in alcun modo, condizionato: di conseguenza, possono lavorare in smart-working con altre mansioni comprese nella medesima categoria od inquadramento, senza alcuna diminuzione della retribuzione.