Sisma Centro Italia, sconto del 60% per le imposte e ritenute da restituire

Il termine per regolarizzare il pagamento degli importi sospesi, versando l’intera somma o la prima tranche dovuta secondo il piano di rateizzazione, rimane il 15 gennaio del 2020

Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123


Sisma Centro Italia, sconto del 60% per le imposte e ritenute da restituire
Il termine per regolarizzare il pagamento degli importi sospesi versando lintera somma o la prima tranche dovuta secondo il piano di rateizzazione rimane il 15 gennaio del 2020
Importanti novità arrivano con il decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e dagli esercenti di attività agricole, con sede nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (allegato 1 e allegato 2 al Dl n. 189/2016) che devono restituire le imposte e le ritenute previdenziali sospesi dopo gli eventi sismici.
Il provvedimento riporta le disposizioni per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione economica nei territori che, a più riprese, sono stati colpiti dai terremoti in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. All’articolo 8 relativo alle proroghe dei termini, il comma 2 specifica che il pagamento delle somme relative alle ritenute fiscali e a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospeso da agosto 2016 a dicembre 2017, va effettuato entro il prossimo 15 gennaio, nella misura del 40% dell’importo dovuto.

Il termine per effettuare il versamento utile alla restituzione era già stato indicato con il Dl n. 111/2019, il cosiddetto “decreto clima”, pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta, che insieme alle misure in favore dell’ambiente, riportava, all’articolo 8, la scadenza per il pagamento dei tributi e contributi: entro il 15 gennaio 2020 va liquidato l’intero importo dovuto (nella misura del 40% delle intere somme sospese, come specificato dal decreto pubblicato ieri) o, in caso di rateizzazione – fino a 120 rate mensili ciascuna di pari importo – l’ammontare relativo alla prima rata.

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GU Serie Generale n. 250 del 24 ottobre 2019

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