L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 57 del 21 dicembre 2023 con cui disciplina la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese con applicazione degli aiuti de minimis. Il regime di aiuti è stato registrato nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di Autorità responsabile. Gli Uffici speciali per la ricostruzione concedano il contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile. Domande di ammissione agli aiuti I soggetti beneficiari che hanno presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi possono richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017”. Ai fini del corretto accoglimento della domanda di ammissione al beneficio è necessario che tutte le sezioni predisposte siano correttamente compilate. La domanda è automaticamente inoltrata alla Sede Inail competente per territorio individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante. Registro nazionale aiuti di Stato e concessione degli aiuti Per i soggetti che hanno richiesto la concessione dell’agevolazione in regime de minimis il rispetto della soglia di concedibilità prevista nel triennio. Qualora, all’esito delle verifiche effettuate su RNA, la riduzione contributiva richiesta risultasse essere eccedente la soglia de minimis di 300.000 euro nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti, prevista dal regolamento UE n.2831/2023, l’agevolazione non potrà essere concessa per la parte eccedente. Occorrerà inoltre accertare che il soggetto richiedente per il quale sia stato provato il danno secondo le modalità procedimentali e certificative, sia presente nell’elenco dei soggetti destinatari del contributo alla ricostruzione.