La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/Cee e gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/Ce. Nello specifico, la domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società e l’Amministrazione finanziaria francese relativamente alla detrazione dell’Iva pagata dalla filiale di Parigi per le spese destinate alla realizzazione di operazioni alla casa madre nel Regno Unito nonché delle spese generali sostenute sia per le operazioni della succursale che per la casa madre. IL FATTO La sede succursale è stabilita a Parigi come stabile organizzazione ed è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in Francia. A seguito di due verifiche contabili, è stato riscontrato che tale succursale ha realizzato operazioni bancarie e finanziarie sia per i clienti locali che per quelli della casa madre situata nel Regno Unito, per le quali, oltre a ricevere dei bonifici, detraeva l’Iva sulle suddette operazioni. L’amministrazione finanziaria contestava la detrazione integrale dell’Iva assolta sulle suddette operazioni, ammettendo però la possibilità di una detrazione frazionata con l’applicazione del cosiddetto metodo pro-rata. Successivamente, la società riceveva degli avvisi di accertamento per il pagamento dell’Iva richiesta e provvedeva a impugnare la sentenza emessa in appello di fronte ai giudici del Consiglio di Stato. Il giudice del rinvio decide di sospendere il procedimento e di sottoporre ai togati europei le seguenti questioni pregiudiziali. Le questioni pregiudiziali sottoposte ai togati europei dal giudice del rinvio riguardano la detrazione ai fini Iva con applicazione del pro-rata, nella fattispecie di spese sopportate da una succursale, stabilita in un primo Stato membro, che siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua casa madre stabilita in altro Stato membro, alla luce della normativa Iva di riferimento. In particolare, se si debba applicare il pro-rata di detrazione della succursale stessa o quello della casa madre oppure un pro-rata di detrazione combinato tra i due precedenti. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE Con riferimento alla prima questione pregiudiziale, i togati europei hanno sottolineato che la stessa verte sul pro-rata di detrazione che la succursale deve applicare alle spese da essa sostenute anche per operazioni della casa madre stabilita nel Regno Unito ovvero a spese inerenti a operazioni sia imponibili che esenti Iva ai sensi della legislazione inglese. Come da costante e consolidata giurisprudenza della Corte, per la detraibilità dell’imposta in questione, è necessario che le operazioni effettuate a monte abbiano un nesso diretto e immediato con le operazioni realizzate a valle. Tale regola è applicabile anche nel caso di spese per beni e servizi effettuate per operazioni in uno Stato diverso da quello nel quale l’Iva è dovuta o pagata. Nel caso di specie, inoltre, succursale e casa madre costituiscono ai fini Iva un unico soggetto passivo, a meno che la succursale svolga una attività economica indipendente. Alla luce di tali considerazioni, i giudici europei hanno escluso la possibilità, come invece sostenuto dal governo francese, di calcolare il pro-rata di detraibilità all’intero volume di affari realizzato dalla società madre e succursale e non solo con riferimento alle operazioni con nesso diretto. Sulla seconda questione, invece, i togati europei si sono espressi nel senso che sono parimenti ammesse nel calcolo del pro-rata di detrazione le operazioni prive di nesso diretto e immediato, nel caso in cui le spese in esame siano spese generali del soggetto passivo e incorporate nel prezzo del bene e servizio stesso. I giudici della quarta sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi nel senso che, nella causa di cui alla fattispecie principale, alle spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, relative sia a operazioni imponibili che esenti ai fini Iva, deve essere applicato un pro-rata di detrazione che comprenda quelle spese che darebbero diritto alla detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale stessa. Nella seconda questione pregiudiziale, per i togati europei, il pro-rata di detrazione Iva sulle spese generali sostenute dalla succursale, sia per la succursale stessa che per la casa madre oltre confine, occorre considerare sia le spese sostenute dalla succursale che quelle sostenute dalla casa madre che darebbero diritto a detrazione anche nello Stato di stabilimento di quest’ultima.