Sgravio contributivo imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari: misura ridotta al 44,32%

Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32%

Inps – Messaggio n. 284 del 28 gennaio 2020


Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio contributivo nella nuova misura del 44,32%. Lo ricorda l’Inps nel messaggio n. 284 del 28 gennaio 2020.

In particolare, la misura dello sgravio in argomento è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi, a far tempo dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07%, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.

Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice “R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

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