Quali sono i presupposti per la richiesta di sequestro e ipoteca e le modalità di rappresentazione della Guardia di Finanza nel procedimento davanti alla Commissione tributaria nei giudizi cautelari? L’articolo 16-septies del D.L. 119/2018 ha esteso al Comandante provinciale della Guardia di Finanza la facoltà di presentare istanza per l’adozione delle misure cautelari (quali ipoteca e sequestro conservativo) in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dalle Fiamme gialle. I presupposti per l’adozione delle misure cautelari sono specificati dall’articolo 22 del D.Lgs. 472/97 che li identifica nell’attendibilità e la sostenibilità della pretesa tributaria risultante dall’atto notificato (fumus boni iuris) e nel fondato timore di perdere la garanzia del credito erariale (periculum in mora). Quest’ultimo requisito, ha chiarito la Guardia di Finanza rispondendo ai quesiti, deve avere carattere di attualità e risultare sia da dati oggettivi correlati all’ammontare del debito tributario e all’assetto patrimoniale del contribuente sia da comportamenti del debitore che lascino presumere l’intento di rendersi insolvente. Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria si fa riferimento agli indici di solvibilità (rapporto tra la somma dell’attivo circolante ed immobilizzato e il totale delle passività) e di indebitamento (rapporto tra passività e patrimonio netto) risultanti dall’ultimo bilancio. Il primo indice deve essere inferiore a 1 e, contestualmente, il secondo indice non deve essere superiore a 2. Per le imprese in contabilità semplificata e i professionisti è richiesta una valutazione più generale in merito all’adeguatezza del valore dei beni strumentali, delle rimanenze e del patrimonio rispetto alla pretesa aziendale. Qualora il Comandante provinciale della Guardia di Finanza ritenga che ricorrano le circostanze per presentare l’istanza, è tenuto darne comunicazione tempestiva alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto organo competente per l’accertamento, senza che la normativa imponga ulteriori oneri. In una risposta fornita dalla Guardia di Finanza viene quindi sostenuto che al giudizio cautelare dinanzi alla Commissione tributaria provinciale parteciperà quale parte processuale esclusivamente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ad emettere l’avviso di accertamento. Ciò non toglie, tuttavia, che la Guardia di finanza possa essere chiamata a fornire un contributo all’accertamento della fondatezza della richiesta cautelare. In caso di rigetto dell’istanza, le eventuali spese liquidate a favore del contribuente e le successive azioni di recupero permangono in capo alla sola Agenzia delle Entrate. Omessa dichiarazione Rispondendo ad un altro quesito della Guardia di Finanza ha chiarito che ai fini della determinazione dell’imposta evasa per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi concorrono alla determinazione del reddito anche i costi non contabilizzati, purché ne sussista la prova, diretta o indiziaria. Così ad esempio, in caso di contestazione nei confronti del rappresentante legale di una società immobiliare, dai corrispettivi delle vendite di immobili eseguite è possibile decurtare il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente riferito agli immobili-merce oggetto di cessione, previo esame della corretta valutazione del relativo ammontare, secondo i principi civilistici e le norme fiscali di riferimento. Fatture inesistenti In presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere disconosciuto solo quando l’Amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, la conoscenza o la conoscibilità da parte del cessionario del coinvolgimento del cedente in un circuito di frode. La Guardia di Finanza ha quindi confermato che il contribuente può assolvere l’onere probatorio posto a suo carico dimostrando, in primo luogo, attraverso l’esibizione di e-mail, fax o lettere, che i rapporti sono intercorsi direttamente con l’impresa interposta o con soggetti alla stessa riconducibili; inoltre, egli potrà provare di aver adottato tutte le misure “preventive” necessarie a verificare la “regolarità” dell’operatore con cui ha intrattenuto i rapporti commerciali, fornendo ai verificatori la documentazione comprovante i riscontri effettuati presso il registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio sull’esistenza e l’effettiva operatività del fornitore, la qualifica del soggetto con cui ha intrattenuto i rapporti e la sua riconducibilità all’impresa indicata in fattura.