Il D.Lgs. n. 103/2024 introduce, fra l’altro, una nuova “diffida amministrativa” da intendersi quale “invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa” (art. 1, comma 2, lett. d). Si tratta di uno strumento a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni, salvo alcune eccezioni, che effettuano controlli e cioè “attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni (…), per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un’attività economica” (art. 1, comma 2, lett. b). I limiti all’utilizzabilità della nuova diffida La nuova diffida amministrativa, come spiegato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 31 luglio 2024, ha un campo di applicazione molto residuale. L’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 stabilisce infatti che “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. Tutti i presupposti devono dunque concorrere perché la diffida possa trovare applicazione. Più in particolare, rispetto alla condotta accertata: - la diffida trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, come tale soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981; - la sanzione amministrativa non deve prevedere, nel massimo, un importo superiore ad euro 5.000 (da intendersi come limite in astratto previsto dalla disposizione sanzionatoria e non come sanzione irrogata nel concreto); - la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell’arco di un quinquennio; - la violazione deve essere materialmente sanabile, sono pertanto da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile; - la diffida non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (da intendersi in senso lato e non come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008); - la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione dell’adempimento a “vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale”, in relazione ai quali lo stesso decreto non trova applicazione (v. art. 1). L’elenco degli illeciti diffidabili Con nota n. 6774 del 17 settembre 2024 l’Ispettorato, fornisce dunque un elenco degli illeciti in materia lavoristica che possono ritenersi assoggettabili alla nuova procedura di diffida di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024. Nello stilare l’elenco l’Ispettorato adotta una interpretazione che esclude le violazioni legate al tema della “sicurezza sociale”, ricordando altresì che anche gli illeciti compresi nell’elenco potranno ritenersi esclusi dalla nuova diffida “qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004”; al riguardo, peraltro, nel tenere conto dei precedenti sanzionatori, l’Ispettorato precisa che: - la violazione già commessa non deve necessariamente essere la medesima successivamente accertata; - occorre tenere in considerazione anche le ipotesi di regolarizzazione spontanea nonché le ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione. Da ultimo la nota ricorda che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto - data di entrata in vigore del decreto - e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. Violazione Norma di riferimento Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i. Omesse registrazioni - ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Omesse registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Infedeli registrazioni - ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Infedeli registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Omesse Comunicazioni - centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113 Omessa esibizione documenti richiesti - consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979, come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione - comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007 Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro - comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007 Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro - comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007 Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato Art. 4, comma 9, Legge 17 agosto 2005, n. 173 Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, come integrato dall'art.1, comma 1183, della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 5, comma 4, Legge 183/2010 Cessazione gente di mare Art. 11, comma 3, D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231 e art. 40, comma 6, D.L. 25 giungo 2008 n. 112, conv. con L. n. 133/2008 Mancata corresponsione retribuzione lavoro festivo Art. 5, Legge 27 maggio 1949, n. 260 Comunicazione di cessazione Art. 21, comma 1, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 Omessa Comunicazione - Datore di lavoro pubblico e privato - terapisti della riabilitazione Art. 4, comma 4, Legge n. 29/1994 Cessazione, variazione o sospensione di attività alla CCIAA Art. 2, D.L 352/1978 come convertito con modificazioni dalla Legge 467/1978 Omessa consegna prospetto paga - ipotesi base Art. 1, Legge 5 gennaio 1953 n. 4 Omessa consegna prospetto paga - più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi Art. 5, Legge 5 gennaio 1953 n. 4 Inesattezza prospetto di paga - ipotesi base Art. 5, Legge 5 gennaio 1953 n. 4 Inesattezza prospetto di paga - più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi Art. 5, Legge 5 gennaio 1953 n. 4 Comunicazione preventiva di assunzione laddove non sia applicabile la c.d. maxisanzione per lavoro "nero" Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 Assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione - AGENZIE DI LAVORO Art. 9 bis, comma 2, secondo periodo, D.L. 510/96, convertito con L. 28 novembre 1996 n. 608, come modificato dall'art. 1, comma 1180, della L. 27 dicembre 2006 n.296 Correzione comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/96, convertito con L. n. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1180 della L. n. 296/06, e come modificato dall'art. 5, comma 1, della L. n. 183/2010 Omessa corresponsione assegni familiari - ipotesi base Art. 37, D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 Violazione del principio di non discriminazione – inosservanza fino a cinque lavoratore Art. 25, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Violazione del principio di non discriminazione – inosservanza oltre cinque lavoratori Art. 25, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Omessa informazione posti vacanti presso l’utilizzatore Art. 31, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Contratto di somministrazione - elementi mancanti Art. 33, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Omessa comunicazione al lavoratore Art. 33, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disparità di trattamento economico e normativo Art. 35, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Omessa fruizione servizi sociali e assistenziali Art. 35, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Omessa comunicazione contratti di somministrazione conclusi Art. 36, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Omissione del piano formativo Art. 42, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Attribuzione a livelli inferiori Art. 42, comma 5, lettera b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Assenza tutore o referente aziendale Art. 42, comma 5, lettera c), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Comunicazione preventiva lavoro agile Art. 23, comma 1, Legge 22 maggio 2017, n. 81 Comunicazione distacco intra-rete Art. 30 comma 4-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 - art. 2 del decreto ministeriale 29 ottobre 2021 n. 205 Violazione corresponsione retribuzione lavoratori a domicilio (cottimo) Artt. 8 e 9, Legge 18 dicembre 1973, n. 877 Verbale di diffida Per completezza e nelle more di una informatizzazione della nuova procedura di diffida, l’Ispettorato allega alla nota un modello di verbale ricordando che i termini concessi per l’adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Ne consegue che, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 e dell’art. 16 L. n. 689/1981 accertate nell’ambito del medesimo accesso ispettivo, sarà necessario provvedere - una volta scaduto il termine di 20 giorni previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 per la regolarizzazione delle violazioni sanabili “a costo zero” - ad una tempestiva notifica del Verbale unico dando atto dell’avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione ai sensi del citato art. 16 della L. n. 689/1981. In quest’ultimo caso, quindi, se non si è ottemperato alla nuova diffida ex art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, non sarà applicabile successivamente la diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, bensì troverà applicazione direttamente la sanzione ridotta (più onerosa) calcolata secondo il citato art. 16 della L. n. 689/1981 (secondo il quale “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”).