Il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, è tenuto a svolgere alcuni adempimenti nel Libro unico del lavoro (LUL). Tra questi, rientrano i conguagli derivanti dalla tassazione definitiva dei redditi percepiti in ciascun periodo d’imposta dai propri dipendenti. In particolare, dagli emolumenti di competenza del mese di novembre, devono essere trattenuti gli importi relativi alla seconda o unica rata di acconto IRPEF, secondo quanto riportato nel modello 730/4. L’importo così trattenuto deve essere portato a conguaglio con il totale delle ritenute fiscali dovute sulle retribuzioni del mese di novembre di tutti i lavoratori dipendenti, utilizzando i codici tributo F24 appositamente individuati dall’Amministrazione finanziaria. Ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve tenere conto, oltre che dei risultati contabili riferiti ai modd. 730 presentati in via ordinaria, anche di eventuali risultati contabili “rettificativi” ed “integrativi” pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro il periodo d’imposta 2018. Gli acconti da versare entro il 2 dicembre 2019 sono relativi a: - imposte IRPEF, IRES, IRAP; - cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; - imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE); - imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari/minimi; - contributi INPS alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata. Modalità di calcolo dell’acconto L’acconto IRPEF può essere determinato applicando: a) il metodo storico, utilizzando come base di calcolo l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d’imposta; b) il metodo previsionale, prendendo a base di calcolo il reddito effettivo che si prevede di percepire nell'anno in corso. L'acconto dovuto è pari, per i lavoratori subordinati, al 100% dell'imposta così determinata. La riduzione al 90% operata dal decreto fiscale è valida infatti soltanto per i soggetti cui si applicano gli ISA. Il versamento dell’acconto può avvenire, a seconda dell'importo: - in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, se l'importo non supera 257,52 euro; - in due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui la prima, pari al 40%, entro lo scorso 2 luglio, la seconda entro il 30 novembre di quest’anno. Nessun versamento è dovuto se il totale calcolato a titolo di acconto è pari a 52 euro. Il secondo acconto IRPEF dunque non è rateizzabile: il pagamento va effettuato un'unica soluzione senza che vi sia la possibilità di frazionare l'importo in quote mensili, opzione invece che è possibile applicare per il saldo e il primo acconto. N.B. Se l’importo calcolato a titolo di acconto è inferiore a 52 euro, l’acconto non è dovuto. I lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno presentato il modello 730/2019 possono rideterminare la somma da versare in acconto qualora, sulla base di dati e circostanze certi o comunque attendibili, appare presumibile che, con riferimento all’anno d’imposta 2018, l’IRPEF non sarà dovuta o lo sarà in misura ridotta. In questo caso però, qualora questa presunzione si riveli errata a posteriori, al contribuente sarà applicata una sanzione pari al 30% della somma non versata, ridotta al 10%, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Come riportare l’acconto nel LUL In dettaglio, le trattenute che devono essere operate sulle retribuzioni di competenza del mese di novembre sono: - seconda o unica rata di acconto 2019 per l’IRPEF - seconda o unica rata di acconto 2019 per cedolare secca secondo quanto indicato dal contribuente sul modello 730/4 presentato dal contribuente. Il datore di lavoro deve versare, entro il 16 dicembre 2019, l’importo trattenuto, utilizzando gli appositi codici tributo F24. Codici tributo F24 II acconto IRPEF da busta paga - 4034 – II acconto IRPEF; - 1841 – II acconto cedolare secca. Incapienza della retribuzione Se entro la fine dell’anno il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere interamente l’importo dovuto, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, quest’ultimo deve comunicare al contribuente, entro il mese di dicembre 2019, gli importi ancora da versare, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio 2018, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, tramite mod. F24 con codice 4034 - acconto IRPEF seconda o unica rata. Casi particolari Passaggio di dipendenti da un datore ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro Nel caso in cui siano effettuate, nell’anno 2018, operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro oppure un passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale per tutti i dipendenti che sono stati trasferiti. Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione Nel caso in cui prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non deve effettuare i conguagli a debito, ma deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Soggetti non residenti L’acconto va determinato senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia (con la sola eccezione dei contribuenti non residenti “Schumacker”). Decesso del lavoratore Il decesso del contribuente assistito determina, in capo al sostituto, l’interruzione di tutte le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che dovranno essere versate dagli eredi nei termini previsti dalla legge. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente, ovvero in scadenza entro i successivi quattro mesi, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.