L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 148 del 20 maggio 2019 riguardante la valutazione anti-abuso di un’operazione attuata attraverso uno scambio di partecipazioni mediante conferimento, una scissione totale e un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento. In particolare le tre operazioni oggetto di analisi da parte dell’Agenzia dell’Entrate consistono in: - uno scambio di partecipazioni mediante conferimento effettuato da due soci che conferiscono congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in una società nell’altra società (scambio n. 1), cui si applica il regime fiscale c.d. “a realizzo controllato” di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR; - una scissione totale della prima società a beneficio delle altre due società socie, fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR; - un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento effettuato sempre dalle persone fisiche al fine di conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in una società nell’altra società (scambio n. 2), cui si applica il regime fiscale c.d. “a realizzo controllato” di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le operazioni sono fiscalmente neutrali, poiché non sono finalizzate al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo ai soci, in contrasto con le finalità delle norme tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario e, in particolare, con il disposto di cui all’art. 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR, secondo cui “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”. Ferma restando la genuinità in un’ottica anti-abuso dell’obiettivo economico perseguito consistente nella riduzione della catena partecipativa, nel caso in esame anche i tre atti giuridici utilizzati, fiscalmente neutrali a vario titolo, sono congruenti.