L’Ispettorato nazionale del lavoro, ad integrazione della circolare n. 2 del 2019, con la nota integrativa prot. n. 1148 del 5 febbraio 2019, fornisce chiarimenti alla legge di Bilancio 2019 che prevede che le maggiorazioni delle sanzioni per il lavoro sommerso e per la violazione delle norme in tema di interposizione di lavoro, di distacco transnazionale, di orario di lavoro, di riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, “sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” (lett. e) dell’art. 1, comma 445). Cosa prevede la legge di Bilancio 2019 La legge di Bilancio 2019, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha previsto, tra le altre cose, l’aumento del: - 20% degli importi delle sanzioni relative a: maxisanzione per lavoro nero; condotte interpositorie; obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale; obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero; - 10% degli importi relativi alle sanzioni previste per le violazioni inerenti il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - 20% per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 445, lett. e) dell’art. 1, Legge n. 145/2018, introducendo un’ipotesi di recidiva, ha previsto, inoltre, il raddoppio delle suddette maggiorazioni nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Medesimo illecito L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2/2019, ha fornito le prime indicazioni in materia anche se era rimasta ancora aperta la questione “recidiva” che è stata affrontata, invece, con la nota integrativa alla circolare, prot. 1148 del 5 febbraio 2019. In merito l’INL ha evidenziato che la disposizione in questione, sanzionando la reiterazione dei “medesimi illeciti”, si riferisce all’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio. Soggetto destinatario Dal dettato letterale della norma si deduce che il soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate deve essere individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di: - “trasgressore” in caso di violazioni amministrative; - “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal D.Lgs. n. 81/2008. A tal proposito si rammenta che il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro fornisce la definizione di datore di lavoro, intesa come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Illeciti definitivamente accertati Come sottolineato dalla nota in commento, ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, tenendo presente che la definitività dell’illecito consegue: - allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge n. 689/1981; - al pagamento della sanzione ingiunta; - al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza. Quindi, in definitiva, l’aumento in questione va applicato ai soggetti destinatari di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione. Cause ostative al raddoppio della maggiorazione Tuttavia – chiarisce l’Ispettorato - sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto: - il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981; - il pagamento nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, a seguito della regolarizzazione, su diffida, delle inosservanze comunque materialmente sanabili. Inoltre, non sarà da applicare l’aumento per recidiva alle violazioni delle norme in materia di sicurezza e salute per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 ed alle violazioni delle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 124/2004. Illeciti pregressi rilevanti Infine, contrariamente a quanto da qualcuno supposto, la nota chiarisce che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni in questione non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi, si tratta di “una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione (...) ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore” (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913). Quindi, per la sussistenza della recidiva in questione, basta che nei 3 anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per il medesimo illecito riferito a condotte che si realizzano a partire dall’1 gennaio 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa. Potrebbe anche interessarti: Lavoro sommerso e irregolare: aumento delle sanzioni con effetto immediato