In occasione dell’incontro, organizzato da CNDCEC e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dedicato a “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei PVC”, svoltosi il 7 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso nuove indicazioni in tema di pace fiscale. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti in merito ai nuovi strumenti di pace fiscale introdotti dal decreto fiscale 2019 e dalla legge di Bilancio 2019, mettendone in luce le caratteristiche fondamentali. Definizione agevolata liti pendenti L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza dei presupposti richiesti di cui all’art. 6 del D.L. n. 119/2018, la controversia sospesa dalla Commissione tributaria provinciale può essere definita con il pagamento del 90% del relativo valore. Sempre con riferimento alla percentuale applicabile per la definizione della lite, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che - nel caso in cui sia intervenuta una sentenza di Cassazione con rinvio - la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza della normativa in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio. Quanto invece alle controversie che riguardano una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati, la definizione perfezionata da uno di essi estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che - a seguito della presentazione della domanda di definizione e nelle more del controllo della definibilità della lite, della tempestività della domanda e della congruità del pagamento - l’Ufficio, senza necessità di specifica istanza, dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, avverso il quale pende la lite che il contribuente intende definire, comunicando all’agente della riscossione la sospensione della riscossione relativamente alle iscrizioni a ruolo già effettuate e ai carichi già affidati e non procedendo ad ulteriori affidamenti o iscrizioni a ruolo. Infine, con riferimento alla presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti è stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di domanda che nella sezione “DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE” nella voce “Organo giurisdizionale” va indicato l’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, va indicato l’organo giurisdizionale che l’ha resa. Nella voce “Registro generale” va indicato il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale. Sanatoria irregolarità formali In merito alla sanatoria delle irregolarità formali e alla definizione delle controversie tributarie, all’Agenzia delle Entrate è stato chiesto di chiarire la possibilità di definire la sanzione irrogata al cessionario per la quale sia pendente la lite in primo grado al 24 ottobre 2018. La violazione di cui si tratta rientra nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle violazioni formali. Ai fini della regolarizzazione è necessaria - oltre al versamento della somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta - anche la rimozione dell’omissione o irregolarità. Qualora sia venuto meno l’interesse o la convenienza a definire la violazione formale, il contribuente può in ogni caso beneficiare, in alternativa, della definizione agevolata della controversia tributaria. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come gli effetti della definizione agevolatadelle violazioni formali, qualora validamente perfezionata, prevalgono su quelli del provvedimento di irrogazione delle sanzioni confermato con sentenza della Commissione tributaria regionale non passata in giudicato. Non occorre quindi proporre ricorso per Cassazione, ma è sufficiente che il contribuente faccia presente all’Ufficio parte in giudizio di avere definito le violazioni in contestazione affinché lo stesso proceda allo sgravio delle iscrizioni a ruolo eseguite a titolo provvisorio. Definizione agevolata PVC errori di competenza In caso di PVC che abbia contestato la deduzione nell’anno 2013 di un costo il contribuente per evitare la “doppia imposizione”, essendo spirati i termini per presentare l’integrativa a favore per l’anno 2012, ha titolo per presentare istanza di rimborso ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, nel termine di due anni dal perfezionamento della definizione agevolata.