Sanatoria degli errori formali in due step: pagamento (entro il 31 maggio) e rimozione dell’errore (termine ordinario 2 marzo 2020). Non è infatti sufficiente procedere al versamento del quantum dovuto (200 euro per ciascuna annualità che si intende condonare) per beneficiare del condono previsto dall’articolo 9 del Dl 119/18, ma occorre anche procedere con la rimozione delle violazioni commesse (errori e/o omissioni che siano). La rimozione dell’errore Nell’attesa della preannunciata circolare, esaminiamo il regolamento attuativo delle Entrate in relazione ai termini entro i quali procedere con la rimozione dell’errore. Dire che occorre rimuovere la violazione commessa, significa dover porre in essere correttamente, ora per allora, l’adempimento originariamente errato o omesso. Vi è comunque un’eccezione alla regola della rimozione dell’errore: in tutti i casi in cui non sia più possibile o non più necessaria non deve essere posta in essere. In questi casi, quindi, con il solo pagamento dei 200 euro si sana la violazione formale commessa (prima del 24 ottobre 2018). Le motivazioni al provvedimento delle Entrate, comprendono in questa fattispecie i casi di violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997. Ma sono diversi altri i casi interessati. Rientrano nella stessa casistica anche tutte le violazioni inerenti le comunicazioni periodiche Iva che poi sono fisiologicamente assorbite dal contenuto della dichiarazione annuale. Il caso paradigmatico è quello che attiene alle comunicazioni dei dati inerenti le liquidazioni periodiche Iva. Ugualmente sono implicitamente regolarizzati con il solo pagamento dei 200 euro tutti gli adempimenti corretti, ma posti in essere tardivamente. Il termine per provvedere alla rimozione delle violazioni formali è stato ordinariamente fissato dal provvedimento attuativo n. 62274/2019 al 2 marzo 2020 ed è coincidente con il pagamento della seconda rata per chi sceglie il pagamento dilazionato della sanatoria. Entro tale data, quindi, occorre procedere con la correzione dell’adempimento errato o omesso. Lo stesso termine del 2 marzo vale anche in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata (o comunque fatta presente) la sanzione. Sembra comprendersi che in tutti i casi in cui non vi sia stato un provvedimento divenuto definitivo di irrogazione di sanzione per violazioni di natura formale (sanabili) al 19 dicembre 2018, se l’Agenzia ha constatato o contestato la violazione formale, l’efficacia della sanatoria è subordinata al fatto che entro il 2 marzo 2020 si provveda alla rimozione dell’errore e/o della omissione (oltre, ovviamente, al pagamento della quota annua di 200 euro). La deroga al termine Il provvedimento precisa inoltre che, qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni. Quale possano essere i giustificati motivi che possono consentire di derogare al termine ordinario del 2 marzo, non è dato però sapere. È interessante una puntualizzazione finale del provvedimento dove si precisa che l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali commesse non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali che sono state correttamente rimosse. A significare, quindi, che l’efficacia della sanatoria non è condizionata all’integrale bonifica delle violazioni formali commesse nell’anno.