San Marino: addio agli obblighi INTRASTAT
Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Dogane ricorda che dal 1° ottobre 2021 è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli INTRA 1bis e INTRA 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni verso la Repubblica di San Marino anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.
Il decreto-legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 (decreto Crescita), all’art. 12, ha previsto che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino siano eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto 21 giugno 2021 del Ministero dell’Economia e Finanze, recante Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, che ha regolamentato, ai fini IVA, la cessione dei beni effettuata dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.
Il suddetto decreto è entrato in vigore il 1°ottobre 2021. Dalla stessa data è cessata l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Finanze del 24 dicembre 1993.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate è conseguentemente venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli INTRA 1bis e INTRA 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.