Gli indici sintetici di affidabilità contributiva non saranno abrogati. È questa la sintesi della risposta fornita ieri durante il question time in Commissione finanze. Nella risposta si ricorda che gli Isa, in coerenza con la strada del dialogo tra fisco e contribuente, perseguono l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione con l’Amministrazione finanziaria anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. In pratica gli Isa consento di superare l’approccio “accertativo” tipoco degli studi di settore e dei parametri. Attualmente sono stati approvati 175 Isa relativi ad attività economiche nei settori agricolo, manifatturiero, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Nel question time si è anche parlato dell’accertamento sintetico - che determina il reddito presunto in base alle spese del contribuente - perché è stata sollecitata una revisione dell’istituto per renderlo più conforme ai principi costituzionali, in particolare all’articolo 53 che sancisce: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». La risposta difende lo strumento e non rileva criticità. In particolare viene ricordato che il contribuente può giustificare le spese rilevate dal “redditometro” attraverso redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte (e quindi giustamente non dichiarati); che lo strumento considera il nucleo familiare, l’area geografica di appartenenza e comunque ammette la prova contraria del contribuente; che recenti modifiche allo strumento sono state fatte per facilitare l’intercettazione del “nero” e che comunque lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito supposto deve superare il 20% per far partire l’accertamento. Insomma il contribuente è garantito da un “doppio contraddittorio obbligatorio” e comunque non sono emerse criticità legate alla sua applicazione presso la giustizia tributaria.