Il decreto Crescita modifica la disciplina del “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali introdotta dalla legge di Bilancio 2019 che prevedeva, tra l’altro, l’automatico abbattimento della contribuzione previdenziale dovuta dagli iscritti alle Casse di previdenza professionali a titolo di contributi, su istanza dell’interessato. Il decreto Crescita abbandona l’automatismo e rimette alle singole Casse la scelta se consentire ai propri iscritti di fruire del saldo e stralcio: scelta che – però – viene correlata al rispetto dell’equilibrio dei conti e ad una precisa tempistica che mira a definire entro data certa le poste e gli effetti economici della misura. Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali L’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2019 (L. 148/18) ha introdotto, con i commi 185 e seguenti, la possibilità, per alcune specifiche categorie di contribuenti in condizioni economiche disagiate, di saldare debiti previdenziali pregressi oggetto di riscossione esattoriale, in misura ridotta, con “estinzione” del debito residuo. Tra le altre, possono essere estinte le omissioni di versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali, “risultanti dai singoli carichi” affidati ai concessionari della riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/17: con esclusione dei debiti previdenziali derivanti da accertamento. Condizioni di accesso L’agevolazione opera solamente in favore dei contribuenti che versano in una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica”. L’estinzione si perfeziona versando una somma determinata applicando gli automatismi dettati dalla medesima legge di Bilancio, e con previsione di uno specifico “vincolo di destinazione” dei relativi importi. Le somme versate per l’estinzione del debito, infatti, devono essere utilizzate “ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”. La situazione di grave difficoltà economica sussiste ex lege quando: 1) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del contribuente non è superiore a 20.000 euro; 2) indipendentemente dall’ISEE, per il contribuente che abbia in corso la procedura di liquidazione disciplinata dall'articolo 14-ter della L. 3/12 (che disciplina la situazione di crisi da sovraindebitamento). Posizione dell’AdEPP e il decreto Crescita L’AdEPP (Associazione rappresentativa degli enti previdenziali dei liberi professionisti) aveva manifestato la propria contrarietà alla misura in questione, limitatamente alla sua automatica fruibilità da parte degli iscritti alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti. Secondo le Casse, tale misura, per un verso manifesta profili di illegittimità costituzionale e, per altro verso, comporta, per le Casse che nel periodo 2000/2017 si erano affidate alla riscossione esattoriale per l’incasso delle poste contributive e sanzionatorie, un impatto negativo ex post sui bilanci e, quindi, in un’ottica di sostenibilità attuariale, sulle pensioni dei professionisti. I Relatori del DDL di conversione avevano recepito tali perplessità e avevano depositato un proprio emendamento che rimodulava la norma in questione, introducendo un elemento di volontarietà che rimette alle Casse la scelta se consentire o meno ai propri iscritti di valersi di tale agevolazione: scelta che, peraltro, doveva fondarsi su una preventiva valutazione circa la sua sostenibilità in termini di rispetto dell’obbligo normativo di mantenimento dell’equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni, imposto alle Casse dalla c.d. “Legge Fornero”. L’emendamento è stato, successivamente precisato e riformulato, per poi essere accolto dalle Commissioni Parlamentari competenti, nella seduta del 17 giugno scorso. Nel dettaglio, l’emendamento modifica l'articolo 1.185 della L. 145/18, disponendo che la facoltà, per gli iscritti alle casse previdenziali professionali, di estinguere i debiti in questione, è subordinata alla preventiva adozione di “apposite delibere” delle Casse interessate che dovranno essere: - approvate, da parte dei Ministeri Vigilanti, ai sensi dell’art. 3.2 del D. Lgs. 509/94; - successivamente pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019; - comunicate, entro la medesima data appena indicata, all’agente della riscossione mediante PEC. Quali effetti per gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti La formulazione del testo non è chiarissima e, quindi, proviamo a chiarirne portata ed effetti. Contrariamente a quanto potrebbe ritenersi in prima lettura, il riferimento esclusivo al D. Lgs. 509/94 non esclude dalla “novità” le Casse professionali istituite ex novo in forma privatistica ai sensi del D.Lgs. 103/96, perché il decreto del 1996 dispone che – per quanto ivi non espressamente disciplinato (e, quindi, nello specifico, provvedimenti in materia di contributi e vigilanza ministeriale) – si applicano le disposizioni di cui al decreto del 1994: quindi anche l’art. 3 menzionato dall’emendamento in commento che – pertanto – opera sull’intera platea di professionisti dotati di propria cassa di previdenza categoriale (che si siano avvalse della riscossione esattoriale nel periodo 2000/2017). Il citato art. 3.2 del D. Lgs. 509/94 disciplina la vigilanza ministeriale sugli atti delle Casse affermando che, nell'esercizio della vigilanza stessa, il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’Economia e quello preposto alla vigilanza della singola professione di riferimento, approva “le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti”. Quindi, con una forma a dire il vero involuta, l’emendamento approvato dalle Commissioni conferisce alle singole Casse - in via esclusiva - il potere di decidere, nell’esercizio della propria autonomia, ma sotto vigilanza ministeriale, se consentire o meno ai propri iscritti di avvalersi delle norme sul saldo e stralcio. Decisione che, peraltro, si configura come una sorta di “opt in” poichè - in caso di decisione “di ingresso nel saldo e stralcio”, questo avverrà secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinate dalla legge di Bilancio, come modificata, peraltro, dal decreto Crescita. Infatti, dal momento che la tempistica originariamente prevista dalla legge di Bilancio prevedeva un termine di presentazione delle istanze già scaduto (il 30/04/19), l’emendamento approvato, tiene conto della originaria incertezza normativa e della odierna ed innovativa precisazione verso i liberi professionisti, E lo fa prevedendo che le Casse che riterranno di consentire ai propri iscritti di fruire di tale agevolazione, avranno termini abbastanza stringenti per farlo, dal momento che dovranno valutare il tema, decidere in tal senso, ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti e pubblicare l’atto comunicandolo all’Agenzia delle Entrate- Riscossioni, entro il 16 settembre prossimo. Al riguardo, va sottolineato che, la vigilanza ministeriale attiene anche a profili di “sostenibilità attuariale” e di “equilibrio dei conti” delle Casse. Quindi, le Casse che intendessero consentire ai propri iscritti di aderire al saldo e stralcio dovranno sottoporre – entro il predetto termine - ai Ministeri vigilanti, non solo la relativa delibera interna, ma anche un’apposita relazione che espliciti il relativo impatto sui conti della gestione previdenziale e chiarisca che tale scelta non pregiudica il rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni. In assenza di tale prova, infatti, i Ministeri vigilanti non potrebbero avallare la volontà delle Casse e sarebbero tenuti a negare l’approvazione della delibera. Peraltro, data la generale contrarietà manifestata dalle Casse in merito al saldo e stralcio, è molto più probabile che la riconosciuta autonomia di scelta verrà declinata da tali gestioni previdenziali (o dalla maggior parte di esse), nel senso di non aderire al saldo e stralcio mantenendo – in capo ai propri iscritti – l’obbligo di integrale pagamento di tutte le somme iscritte a ruolo per il periodo 2000/2017: obbligo che, peraltro, si associa alla conseguente integrale computabilità dei relativi periodi di riferimento nel computo dell’anzianità assicurativa utile a pensione.