A fine mese scade la possibilità di entrare nella rottamazione-ter, beneficiando dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Ma è anche l’ultimo appello per ripristinare eventuali dilazioni pregresse. In base all’articolo 3 del Dl 119/2018, è possibile definire i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Allo scopo, occorre trasmettere il modello DA – 2018 all’agenzia delle Entrate–Riscossione. Va inoltre ricordato che, entro il 30 aprile, si possono definire anche le partite oggetto della rottamazione bis, per le quali non sono state versate le rate in scadenza al 7 dicembre 2018. In tale eventualità, il periodo di pagamento si riduce a tre anni, in luogo dei cinque ordinari. Rispetto alle precedenti edizioni, cambia la disciplina delle dilazioni esistenti alla data della domanda. In passato era stabilito che, non versando la prima rata, si riattivava la dilazione pregressa: l’agente della riscossione provvedeva d’ufficio a ripartire il debito residuo nel numero di rate non pagate del piano iniziale. Nell’attuale formulazione è stabilito che, al 31 luglio 2019, le dilazioni pregresse sono revocate a prescindere dal versamento della prima rata della rottamazione. Nel contempo, è precisato che con la trasmissione dell’istanza sono sospesi i pagamenti delle rate della dilazione ordinaria che scadono fino al 31 luglio 2019. Nelle faq, l’Agenzia ha chiarito che questa sospensione dei termini di pagamento produce effetti concreti unicamente nelle ipotesi in cui il debitore revochi la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019 o l’agente della riscossione comunichi il diniego di accesso alla sanatoria per tutti o taluni dei carichi interessati. Solo in questi casi è possibile riprendere la rateizzazione precedente, senza incorrere in alcun decadenza. Al contrario, qualora il debitore venga ammesso alla procedura, in qualsiasi momento egli dovesse decadere, la vecchia dilazione risulterà comunque revocata e, per di più, non sarà più possibile chiedere nuove rateazioni. Considerazioni analoghe valgono per i soggetti che hanno presentato domanda prima che siano decorsi 60 giorni dalla ricezione della cartella. In precedenza, costoro avevano il diritto a chiedere la dilazione del debito residuo ogniqualvolta fossero decaduti dalla definizione agevolata. Con la rottamazione-ter, questi debitori sono trattati come gli altri e subiscono il divieto di nuove dilazioni. Con la trasmissione della domanda si anticipano una parte dei benefici di legge. In primo luogo, non si è considerati morosi sia ai fini del rilascio del Durc che della regolarità fiscale del debitore. Si rende così possibile la partecipazione a gare di appalto. Di conseguenza, il debitore non potrà subire alcuna falcidia dei crediti vantati verso la Pa di ammontare superiore a 5mila euro (articolo 48 bis, Dpr 600/1973). Inoltre, si inibiscono nuovi atti esecutivi e/o cautelari. Le procedure esecutive in corso sono bloccate e non possono proseguire, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Come confermato a Telefisco 2019, i pignoramenti presso terzi non ancora completati devono fermarsi già con la presentazione della domanda, con l’effetto che le somme pignorate ritornano nella piena disponibilità del debitore, così come accade con la sospensione del fermo dei veicoli. Con il pagamento della prima rata, a luglio, gli atti espropriativi in corso si estinguono del tutto. I fermi amministrativi di veicoli già iscritti, con il pagamento della prima rata, sono sospesi. Le ipoteche e i fermi già apposti sono cancellati solo dopo il perfezionamento della sanatoria.