L’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 - decreto Crescita - ha riaperto i termini per beneficiare delle agevolazioni connesse alla rottamazione dei ruoli, posticipando dal 30 aprile al 31 luglio 2019 il termine di presentazione della domanda di ammissione. Fatta eccezione per alcune modifiche riguardanti le scadenze dei pagamenti, le modifiche non incidono sull’ambito applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018. Regole invariate per la rottamazione Il perimetro dell’agevolazione è rappresentato dai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere definiti senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei carichi stessi, né gli interessi di mora, né le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale. Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi), restano dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovuti, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento. La legge di conversione del decreto Crescita non muta l’ambito applicativo della procedura disciplinata dall’art. 3 del decreto fiscale 2019. Conseguentemente la rottamazione continua ad essere circoscritta ai ruoli consegnati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Tuttavia, i debitori che non hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2019 potranno presentarla, accedendo ai relativi benefici, entro il 31 luglio 2019. A tal fine bisognerà utilizzare il modello DA-2018-R, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Termini di pagamento Prima di entrare nel merito delle modalità di compilazione della domanda è il caso di ricordare che l’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 stabilisce che il termine per il pagamento integrale o della prima rata scade il 30 novembre 2019, mentre il debito residuo potrà essere versato in 16 rate, di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. In sostanza, il debito sarà dilazionato in 17 rate, e non in 18 come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. Limitatamente ai debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 148/2017 (rottamazione bis), per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento potrà essere dilazionato in 9 rate (di cui la prima in scadenza al 30 novembre e le restanti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno), e non in 10 come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. Debiti esclusi Non possono formare oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini. Eventuali dichiarazioni di adesione alla rottamazione ter trasmesse dopo il 30 aprile 2019 non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle Entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti. Per effetto della proroga del termine originariamente fissato al 30 aprile 2019, anche le domande già presentate successivamente a tale termine mantengono validità, ma saranno soggette alla disciplina del D.L. n. 34/2019. Entro il 31 luglio, inoltre sarà possibile integrare domande già presentate. Pertanto, se è stata presentata domanda entro il 30 aprile rottamando solo alcuni ruoli, è facoltà del debitore trasmettere un’altra domanda entro il 31 luglio per aggiungerne di ulteriori. Come compilare il modello DA-2018-R Il contribuente è tenuto a compilare il modello DA-2018-R indicando le proprie generalità nel frontespizio. In alternativa alla domiciliazione fisica della pratica è possibile indicare un indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere le comunicazioni afferenti la domanda. Per indicare i carichi da rottamare il debitore può, alternativamente: - allegare un elenco contenente le cartelle/avvisi oggetto della procedura oppure - compilare l’apposita tabella presente nel modello. Relativamente agli avvisi di accertamento esecutivo, bisogna indicare il numero di riferimento interno presente nella comunicazione di presa in carico inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avendo cura di verificare che la data di affidamento sia compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Nel caso in cui il debitore intenda definire solo uno o più carichi afferenti una singola cartella di pagamento è necessario specificare nel modello il relativo numero di ruolo. Non è invece possibile definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di liquidazione o ruolo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2017). Nel modello DA-2018-R occorre indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata. È infatti possibile saldare in un’unica soluzione (versamento del 100% entro il 30 novembre 2019) oppure in forma rateale fino a un massimo di 17 rate (5 anni). Nel caso in cui non venga indicata alcuna preferenza, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di 17 rate, fermo restando la facoltà di pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Nel modello deve essere segnalata l’eventuale presenza di giudizi pendenti che riguardino gli atti indicati nella domanda di rottamazione. In caso affermativo, infatti, è necessario assumere l’impegno a rinunciare al contenzioso. Come presentare il modello DA-2018-R È possibile inviare la domanda di adesione via web, tramite il servizio Fai D.A.te. Il modello DA-2018-R può inoltre essere presentato agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure a mezzo PEC, all’indirizzo della Direzione regionale di riferimento, insieme alla copia di un documento di riconoscimento.