La definizione agevolata dei ruoli riapre i battenti ma, rispetto alle aspettative di tanti, in versione “ridotta”. Infatti, mentre in molti si aspettavano una vera e propria riedizione della rottamazione, con - eventualmente - un’estensione dell’ambito temporale della sanatoria, quella che si prospetta è solo una riapertura dei termini per i ritardatari. La proposta arriva con un emendamento presentato dalla Lega al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in corso di discussione parlamentare per la conversione in legge (AC 1807). Emendamento che, sembra, abbia già avuto il parere favorevole dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, ha buone probabilità di essere accolto. Da quanto è possibile comprendere al momento (in attesa di analizzare il testo ufficiale dell’emendamento), l’intenzione è quella aprire una finestra temporale sino al 31 luglio 2019 per aderire iniziando a versare dal 30 novembre. Interessata alla proroga anche la definizione per i soggetti in difficoltà economica, il saldo e stralcio. Vediamo meglio nel dettaglio cosa si prospetta all’orizzonte, non prima di aver accennato alla normi nella versione attuale. Caratteristiche principali della rottamazione ter Il punto di partenza è l’art. 3, D.L. n. 119/2018: in sintesi, è stata prevista la possibilità, per chi ha ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, di definirli in via agevolata presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019. Se non si sceglie il pagamento in unica rata, da effettuare entro il 31 luglio 2019, è possibile spalmare il dovuto in un massimo di 18 rate da versare: - le prime due (pari, ciascuna, al 10%) entro il 31 luglio 2019 e entro il 30 novembre 2019 (in realtà 2 dicembre 2019 in quanto il 30 novembre cade di sabato); - le restanti, di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Inoltre, il tasso di interesse per fruire della dilazione è fissato nella misura del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° agosto 2019. Cosa prevede l’emendamento Stante questa situazione, la proposta di emendamento interviene riaprendo, di fatto, i termini per l’adesione ma lasciando immutata la struttura della norma. Nel dettaglio: - la nuova finestra della rottamazione ter riguarda sempre e comunque i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017; - il debitore entro il 31 luglio 2019 può inviare l’istanza dichiarando la propria volontà di voler aderire; - è possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione al 30 novembre 2019 (rectius, 2 dicembre), ovvero in massimo 17 rate, la prima delle quali (pari al 20% del dovuto) sempre al 30 novembre (2 dicembre); - le rate successive alla prima sono di pari importo e avranno quattro scadenze annue fisse a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre; - gli interessi sono dovuti, nella attuale misura del 2% annuo, a partire dal 1° dicembre 2019; - per conoscere gli importi dovuti, chi aderirà dovrà attendere il 31 ottobre 2019, data entro la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà il piano dei pagamenti segnalando le modalità con cui chiudere i conti senza sanzioni e interessi di mora. Appare quindi evidente che non si tratta di una riedizione ma, piuttosto, della riapertura dei termini per chi non ha voluto (o potuto) presentare l’istanza di adesione entro lo scorso 30 aprile. Riapertura saldo e stralcio Da quanto è possibile capire, la riapertura dei termini dovrebbe riguardare anche il saldo e stralcio. Si tratta della definizione agevolata per le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, consistente nella possibilità di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. La norma originaria prevede che le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in 5 rate (con interessi annui del 2%) di cui: - 35% con scadenza il 30 novembre 2019 (più precisamente 2 dicembre 2019); - 20% con scadenza il 31 marzo 2020; - 15% con scadenza il 31 luglio 2020; - 15% con scadenza il 31 marzo 2021; - 15% con scadenza il 31 luglio 2021. Con la proposta di emendamento viene previsto che: a) sarà possibile presentare l’istanza di adesione entro il 31 luglio 2019; b) si potrà versare in un’unica soluzione sempre entro il 30 novembre 2019 (2 dicembre) oppure in un numero massimo di nove rate di cui: - la prima, pari al 20% di quanto dovuto, entro il 30 novembre 2019 (2 dicembre); - le restanti otto, negli anni 2020 e 2021, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre. Come è possibile notare, se l’emendamento dovesse essere approvato in questa versione, si assisterebbe ad una edizione più favorevole del saldo e stralcio rispetto a quella originaria, potendo spalmare il debito in 9 anziché 5 rate. Ritardatari della vecchia rottamazione Dalle prime informazioni in possesso, non sembra che ci siano modifiche alla norma che ha previsto il rientro in corsa per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis ma non erano in regola con le rate di luglio/settembre/ottobre 2018. Questi contribuenti, salvo sorprese, se non hanno fruito delle possibilità previste dalle norme attualmente in vigore, dovrebbero essere ormai fuori da ogni possibilità di rientrare in gioco.