Con il modello DA-2018, che potrà essere presentato entro il 30 aprile 2019, si potrà accedere alla rottamazione-ter delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, che accorda a chi ne potrà fruire lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative per tutti i carichi definibili da indicare nella domanda, specificando: - il numero identificativo della cartella di pagamento, - il numero di identificazione interna dell'accertamento esecutivo indicato nella nota di presa in carico notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al contribuente (ai sensi dell’art. 29, D.L. n. 78/2010), ovvero il numero identificativo dell’avviso di addebito INPS emergente dall’atto stesso. Quali benefici dalla rottamazione? Tramite il perfezionamento della procedura, il contribuente otterrà ulteriori benefici rispetto alla mera riduzione degli importi complessivamente dovuti, in quanto, una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà avviare azioni esecutive né disporre il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale (dovendosi però rammentare che rimangono confermati eventuali fermi ed ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda). Ciò equivale a dire che se fosse già stata iscritta un'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, essa manterrà i suoi effetti, mentre dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo amministrativo e, in ogni caso, non potranno proseguire le procedure esecutive già avviate, salvo ci sia stato un primo incanto con esito positivo. Alla luce di quanto detto appare evidente come presentare il prima possibile la domanda è fondamentale anche per anticipare fastidiosi avvii delle azioni esecutive da parte dell’ente impositore, mentre, sempre a seguito di presentazione della domanda, anche il pignoramento presso terzi non potrà proseguire. Peraltro, i benefici ritraibili dalla nuova definizione dei carichi iscritti a ruolo non si esauriscono qui. Infatti, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, è previsto anche che per la rottamazione ter operi l'art. 54 del D.L. n. 50/2017, in forza del quale la mera presentazione della domanda determinerà il rilascio del DURC che, ovviamente, potrà essere revocato in caso di insufficiente/omesso/tardivo versamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione programmato, ancorché i tardivi versamenti contenuti in cinque giorni sono ritenuti comunque tempestivi. In ogni caso, qualora il debitore non pagasse puntualmente il dovuto, decadendo dalla definizione farà riemergere il suo debito anche a titolo di sanzioni e interessi e a quel punto i versamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, ma il pagamento complessivo del residuo ancora da corrispondere non potrà essere rateizzato ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973. La soluzione del “penale” Oltre agli immediati vantaggi economici derivanti dallo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative contenuti nelle cartelle di pagamento o negli accertamenti esecutivi, con la rottamazione-ter sono ritraibili vantaggi non indifferenti anche per eventuali questioni di rilevanza penale che anche questa modalità integralmente estintiva del debito tributario è in grado di risolvere. Anche questo istituto, infatti, può ben rientrare tra le “speciali” procedure contemplate dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, per effetto del quale il pagamento integrale del debito costituisce causa di non punibilità per i “reati di riscossione”. Per esplicita previsione normativa contenuta nel citato articolo, il pagamento del debito tributario può avvenire “anche a seguito” della conciliazione e/o dell’adesione all’accertamento; ne consegue, quindi, che l’estinzione integrale del carico tributario ben potrà adempiersi anche non tassativamente solo a seguito delle procedure che sono ivi indicate, potendosi allora affermare che effetti risolutivi della responsabilità penale potranno essere raggiunti anche con questa modalità integralmente satisfattiva del debito erariale, in particolar modo quando la stessa avvenisse in unica soluzione e non con piano rateale. Pertanto, con l’estinzione tramite rottamazione-ter di un debito tributario che ha dato origine ad un’ipotesi di reato, a condizione che dell’agevolazione ci si avvalga nel termine prestabilito dal D.Lgs. n. 74/2000 (cioè prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), potranno essere esplicati benefici effetti anche sul versante penale. Nondimeno, anche il saldo e stralcio previsto dalla legge di Bilancio 2019 ben potrebbe fornire scudo penale a qualche contribuente indagato per evasione da riscossione per chiudere la partita non solo con il Fisco, ma anche giudiziaria, consentendo a coloro che versano in oggettiva difficoltà economica (indicatore ISEE fino a 20.000 euro) di poter risolvere le loro criticità non solo tributarie, ma anche penali, stralciando sanzioni, interessi e anche tributi dovuti, applicando sulla definizione una possibile aliquota oscillante tra il 16 ed il 35 per cento, atteso il fatto che anche il saldo e stralcio è da ritenere una modalità totalmente assolvente il debito erariale.