Entro il 31 luglio 2019, chi - non avendolo ancora fatto - vuole chiudere le pendenze con il Fisco, può presentare l’istanza di adesione alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle. Il decreto Crescita (art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) ha concesso un’ultima possibilità ai “ritardatari” e cioè a coloro che non hanno presentato l’istanza di adesione per i ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, di sfruttare la rottamazione ter per sanare la propria posizione. Ma a dire il vero, la nuova norma ha previsto anche altro. Infatti: - per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2017) e, in difetto di versamento delle rate di luglio/settembre ottobre 2018, non hanno versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018, è possibile pagare il dovuto entro il 30 novembre oppure rateizzarlo in un massimo di 9 rate; - è stata riaperta la possibilità, per i debiti non inclusi nell’eventuale istanza di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, di ridurre le somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per quei soggetti - persone fisiche - che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (saldo e stralcio), presentando una istanza di adesione entro il 31 luglio 2019. In vista dell’importante scadenza del 31 luglio 2019, proviamo a riassumere i più importanti aspetti da tenere in mente per evitare di incappare in qualche errore. Rottamazione-ter Innanzitutto, non cambia nulla in merito a cosa può essere “rottamato”: si tratta dei ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, tenendo conto delle esclusioni già conosciute (ad esempio, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti o le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, giusto per citarne alcune). Non sono state modificate nemmeno le modalità di adesione. Ciò che, invece, cambia rispetto alla rottamazione ter (nella versione definita dall’art. 3, D.L. n. 119/2018) è: - la tempistica di presentazione dell’istanza e la relativa modulistica; - il numero massimo di rate fruibili. Andiamo con ordine e analizziamo i suddetti aspetti. Per quanto riguarda l’adesione, il termine ultimo è il 31 luglio 2019: entro tale data si può chiedere all’Agente della riscossione di definire i suddetti ruoli, purché gli stessi non siano stati già oggetto di richiesta di adesione precedente. In pratica, se il contribuente ha già presentato istanza di adesione per determinati ruoli entro il 30 aprile 2019 (termine fissato dal D.L. n. 119/2018 per aderire alla rottamazione ter), non può richiedere per gli stessi ruoli una nuova adesione posticipando, quindi, i tempi per versare la prima rata (si ricorda che il suddetto termine di versamento per chi ha già aderito è fissato al 31 luglio 2019). Per aderire si seguono le consuete modalità operative, ma cambia la modulistica. Pertanto, l’istanza può essere presentata: - on line fruendo del servizio “Fai D.A. te”; - inviando il modello DA-2018-R (con copia del documento di identità) alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento; - consegnando il modello DA-2018-R debitamente compilato e firmato presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia). Una volta presentata l’istanza, l’Agente della riscossione comunicherà al contribuente, entro il 31 ottobre, l’eventuale suo accoglimento, con gli importi dovuti e l’eventuale rateazione. A questo punto, il contribuente, se decide di dare seguito alla definizione agevolata, versa il dovuto: - in unica rata entro il 30 novembre 2019; - in un massimo di 17 rate di cui la prima, pari al 20%, da versare entro il 30 novembre 2019 e le restanti rate, di pari importo, da versare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre a partire dal 2020 (con interessi del 2% calcolati dal 1° dicembre 2019). Rottamazione-bis per chi non ha versato il pregresso La seconda possibilità si presenta per coloro i quali, avendo aderito alla rottamazione bis (art. 1 D.L. n. 148/2017), non hanno versato le prime tre rate (luglio, settembre e ottobre) entro il 7 dicembre 2018, per non incorrere nella decadenza. Costoro avevano la possibilità di presentare una nuova istanza entro il 30 aprile 2019 e versare il dovuto in un massimo di 10 rate. Con le novità introdotte, questi contribuenti possono presentare domanda e dilazionare gli importi fino a 9 rate consecutive. Però, anche in questo caso, è possibile aderire per i soli debiti non ricompresi in una precedente dichiarazione presentata entro lo scorso 30 aprile. Quanto alla tempistica, è possibile versare gli importi in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure a rate. In tal caso, la prima rata, pari al 20% delle somme dovute, scade il 30 novembre 2019 mentre le restanti 8, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Riapertura saldo e stralcio L’ultima possibilità è riservata ai contribuenti in difficoltà economica che possono accedere al saldo e stralcio. Si tratta della definizione agevolata per le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro consistente nella possibilità di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. La norma originaria prevede che le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in 5 rate (con interessi annui del 2%) di cui: - 35% con scadenza il 30 novembre 2019 (più precisamente 2 dicembre 2019); - 20% con scadenza il 31 marzo 2020; - 15% con scadenza il 31 luglio 2020; - 15% con scadenza il 31 marzo 2021; - 15% con scadenza il 31 luglio 2021. Per questi contribuenti - ferma restando la tempistica di versamento sopra indicata - è possibile aderire entro il 31 luglio 2019. Attenzione, però: la riapertura riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “saldo e stralcio” o alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile. Per quanto riguarda le modalità operative per aderire, sono sostanzialmente le stesse della rottamazione-ter sopra indicate e a cui si rimanda, salvo l’utilizzo di una diversa modulistica (modello SA-ST-R).