La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53, legge n. 213/2023) è intervenuta nuovamente sulle disposizioni relative alla rivalutazione di partecipazioni e i terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001, prevedendo di poterne usufruire anche con riferimento a tali assets posseduti al 1° gennaio 2024. La riapertura dei termini si era collocata a distanza ravvicinata rispetto a quella prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che aveva previsto la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% e redazione e giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023. Tale vicinanza temporale tra la scadenza del 15 novembre 2023 e la nuova riapertura dei termini per la rivalutazione potrebbe indurre i contribuenti che non si sono avvalsi di tale possibilità a differire la scelta al 2024. Il decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024) ha quindi previsto la proroga al 30 novembre 2024 per pagare l’imposta sostitutiva del 16% nonché redigere e giurare la perizia di stima. Chi può rivalutare quote e terreni? Possono accedere alla rideterminazione del valore: - persone fisiche non esercenti attività d’impresa; - società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; - enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; - soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, se alla data del 1° gennaio 2024 posseggono: - terreni edificabili o con destinazione agricola; - le partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati. Qual è la procedura da seguire? Per poter beneficiare della “sostituzione” del valore storico con quello rivalutato è necessario, entro la data del 30 giugno 2024 (data differita al 30 novembre 2024 per effetto del decreto Omnibus); a) far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato; Quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2023, al fine di determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di quote negoziate nei mercati regolamentati, in luogo del costo o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2023. Tale indicazione comporta il venir meno della necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni). A tal fine, il contribuente deve predisporre e conservare un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2023, nonché la relativa media aritmetica. Tale prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime dichiarativo di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997. Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato invece, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il già menzionato prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%. b) corrispondere l’imposta sostitutiva (16%) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2024, può essere versata: - in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 (ora entro il 30 novembre 2024); - in forma rateale (in tre rate dello stesso ammontare; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%). L’imposta sostitutiva deve essere calcolata: - sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; - sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Se il contribuente effettua il versamento della prima rata nei termini di legge e omette di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi saranno iscritti a ruolo ai sensi dell’art. e seguenti del D.P.R. n. 602/1973. Per eseguire il pagamento il contribuente dovrà utilizzare il modello F24. I codici sono quelli istituiti con risoluzione n. 23/E del 2023 per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con riferimento alla rivalutazione 2023, ovvero: - 8055 per l’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; - 8056 per l’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola; - 8057 per l’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. c) indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita dei dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni. Più precisamente, i dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).