Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove regole sul versamento delle ritenute negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive). La disciplina è contenuta nell’art. 4 del decreto fiscale 2020, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, con il quale il legislatore ha tra l’altro introdotto nel D.Lgs. 241/97 il nuovo art. 17-bis che, nella versione riformulata in sede di conversione del decreto, sancisce il divieto di compensazione nel versamento delle ritenute e impone al committente taluni obblighi di controllo. Per chi scatta il divieto di compensazione L’ambito di applicazione della norma è riferito ai committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Al ricorrere di tutte le suddette condizioni, in capo ai committenti è posto l’obbligo di richiedere copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute eseguite dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Il chiarimento delle Entrate In occasione del terzo Forum dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tenutosi a Milano il 13 gennaio 2020, rispondendo ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il committente affidi il compimento di più opere o servizi alla stessa impresa, il limite di 200.000 euro deve essere riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti. Qualora la somma di tali contratti sia superiore alla soglia, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia. I nuovi obblighi L’art. 17-bis, comma 2 identifica alcuni obblighi di invio di documentazione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere al suddetto obbligo di controllo. In particolare, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: - copia degli F24 quietanzati; - un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; - l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Al riguardo, nella risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente vada effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Come compilare il modello F24 Relativamente alle modalità di compilazione del modello F24, con la successiva risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 si è stabilito che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”; pertanto non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se risultano impiegati presso lo stesso committente. A tal fine nel modello F24 è stato istituito il codice “09” che deve essere utilizzato nella compilazione del modello F24 per indicare il “committente” al quale si riferisce il versamento delle ritenute per tutti i lavoratori impiegati presso di esso. Sospensione dei pagamenti Oltre al ruolo di controllo, la norma prevede (comma 3) che, in caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, il committente debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, comunicando entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, il comma 4 dell’art. 17-bis dispone l’applicabilità di una sanzione per il committente pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime. Deroghe e requisiti Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina in oggetto, prevedendo che i nuovi obblighi non trovino applicazione se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute, integri i seguenti requisiti: - risulti in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; - non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateizzazione. Sempre in occasione del Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le predette condizioni devono sussistere congiuntamente e che l’impresa che effettua i lavori o le opere deve risultare operativa negli ultimi tre anni coerentemente con i criteri delineati nel provvedimento dell’Agenzia n. 110418 del 12 giugno 2017. Nella stessa occasione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova disciplina si applica anche in relazione alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003. Per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per disapplicare la disciplina, l’Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato - in corso di approvazione - che avrà una validità di 4 mesi dal giorno in cui viene emesso. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà definire le regole per la trasmissione telematica delle informazioni sul versamento delle ritenute con modalità semplificate di riscontro dei dati.