Per ottenere la restituzione della ritenuta sui dividendi distribuiti dalla società occorre individuare il luogo dove c'è la residenza fiscale. E nella fattispecie i giudici avevano ritenuto che la società Augusta non avesse sede residente in Olanda, circostanza spiegata sul fatto che gli amministratori della stessa fossero residenti in Italia o nel Regno Unito e che la società Augusta consistesse nella mera gestione dei pacchetti azionari. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14527 del 28 maggio 2019. I Supremi giudici hanno, invece, accolto la richiesta della contribuente chiarendo come la motivazione fosse carente in quanto la residenza italiana o inglese degli amministratori non rappresentava un elemento di per sé sintomatico dell'ubicazione della sede dell'amministrazione effettiva sul territorio italiano più di quanto non lo fosse della sede amministrativa effettiva sul territorio inglese. I Supremi giudici hanno chiarito che l'effettiva amministrazione si svolgeva in Olanda, ove avevano luogo i consigli di amministrazione e le assemblee dei soci e dove la società aveva la materiale disponibilità dei locali necessari ai fini dello svolgimento delle attività di amministrazione e gestione. La Cassazione ha dunque accolto la richiesta della società sulla circostanza che la società non fosse stata costituita al solo scopo di godere di benefici fiscali.