È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2022 il comunicato con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze fissa saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento. La norma impone che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora. Il tasso di riferimento è così determinato: - per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; - per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.