Ritorna la possibilità sperimentale di riscattare periodi senza contributi: chi può partecipare, i requisiti richiesti, i costi, le nuove precisazioni dell’INPS con la circolare n. 69/2024 e le modalità di presentazione della domanda. Ritorno della pace contributiva L'art. 1, commi da 126 a 130 della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) prevede, per gli anni 2024 e 2025, la facoltà di riscattare, ossia di recuperare a fini pensionistici, i periodi non coperti da contributi previdenziali, fino a un massimo di 5 anni. Per esercitare questa opzione, conosciuta come pace contributiva, sono necessarie specifiche condizioni: la possibilità di usufruire di questo riscatto particolare non è disponibile per tutti i lavoratori e non si applica a tutti i periodi senza contribuzione. L'INPS, con la circolare n. 69/2024, ha delineato le condizioni per accedere alla misura, specificando i beneficiari, i requisiti, i costi, le particolarità e le modalità per presentare la domanda. Destinatari della pace contributiva Nello specifico, possono usufruire della pace contributiva gli iscritti a una delle gestioni previdenziali gestite dall'INPS, compresa la Gestione Separata, purché non abbiano effettuato versamenti alla data del 31 dicembre 1995, o comunque non vi siano accrediti di contribuzione alla stessa data: in sostanza, si tratta dei lavoratori il cui calcolo pensionistico è interamente basato sul sistema contributivo. Sono però esclusi coloro che scelgono il ricalcolo contributivo della prestazione (ad esempio con opzione al contributivo di cui all’art. 1 co. 23 L. n. 335/1995), avendo contribuzione accreditata prima del 1996. Sono inoltre esclusi i lavoratori che, al 31 dicembre 1995, possiedono contributi nelle casse dei liberi professionisti o in Stati dell'Unione Europea o convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale: ai fini della pace contributiva, questi lavoratori sono considerati alla stregua degli iscritti ante 1996. Nel caso in cui venga acquisita anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato è annullato d'ufficio e i contributi vengono restituiti, senza interessi. Questo avviene anche nel caso in cui si tratti di sola contribuzione figurativa, ad esempio per l’accredito del servizio militare o della maternità al di fuori del rapporto di lavoro. È importante sottolineare che, per poter usufruire del riscatto sperimentale, non si deve essere già titolari di pensione diretta. Il riscatto può essere richiesto anche dai familiari superstiti per incrementare la posizione del de cuius ai fini della pensione indiretta spettante. Periodi riscattabili I periodi con vuoti contributivi che possono essere coperti da versamenti attraverso il riscatto sperimentale sono quelli compresi tra l’anno del primo e dell’ultimo contributo dell’interessato (obbligatorio, volontario, figurativo, da riscatto o da ricongiunzione), accreditati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps (AGO), della quale fanno parte il Fondo pensione lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), le forme sostitutive ed esclusive della stessa e la Gestione separata INPS. Pertanto, è possibile riscattare, nei limiti dell’annualità considerata, periodi antecedenti al primo contributo versato e successivi all’ultimo. Ad esempio, se il primo contributo risale al 1° ottobre 2001, sarà possibile riscattare il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 30 settembre 2001, anche se antecedente all’iscrizione all’INPS. Per individuare il primo e l’ultimo contributo, si devono considerare esclusivamente le gestioni previdenziali INPS, escludendo le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri convenzionati con l’Italia o i Fondi di previdenza obbligatoria dell’Unione Europea. I periodi da riscattare: - non devono essere soggetti all’obbligo del versamento della contribuzione (anche nell’ipotesi in cui i relativi contributi risultino prescritti); - non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria (anche nelle casse dei liberi professionisti o nei Paesi UE o convenzionati con l’Italia); - devono essere antecedenti al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della L. n. 213/2023). I periodi possono essere riscattati fino a un massimo di 5 anni, anche non continuativi. È consentito il riscatto parziale. È inoltre possibile il riscatto anche per chi si è già avvalso della precedente pace contributiva (introdotta per il triennio 2019-2021), chiaramente non per i periodi già riscattati. Se, ad esempio, l’interessato, con vuoto contributivo dal 2001 al 2010, con la precedente pace contributiva aveva recuperato 5 annualità, dal 2001 al 2005, con la nuova misura di riscatto sperimentale può recuperare le ulteriori 5 annualità, dal 2006 al 2010, per un totale di 10 anni riscattati. Calcolo dell’onere L’onere di riscatto viene determinato con sistema percentuale, come indicato dalla circolare INPS n. 69/2024, che richiama l’art. 2, co. 5 del D.Lgs. 184/1997. L’aliquota contributiva IVS da applicare è quella in vigore presso la gestione previdenziale in cui viene effettuato il riscatto alla data della domanda (ad esempio, 33% per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti - FPLD). L’imponibile di riferimento è la retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo da riscattare. Qualora non vi sia una retribuzione di riferimento, si deve considerare il minimale vigente presso la gestione interessata (ad es. 18.415 euro presso le gestioni artigiani, commercianti e separata). Pagamento dell’onere L’onere di riscatto può essere pagato dall’interessato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di almeno 30 euro. Non sono previsti interessi per la rateizzazione. Tuttavia, la rateazione non è consentita se i periodi riscattati sono necessari per la liquidazione immediata della pensione o per ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Trattamento fiscale L’onere versato per il riscatto è deducibile dall’IRPEF. Se il riscatto è sostenuto dal datore di lavoro, utilizzando a tal fine i premi di produzione, l’importo versato è deducibile dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa. Inoltre, l’importo dei contributi versati non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, come previsto dall’art. 51, comma 2 del TUIR. Domanda La domanda per la pace contributiva può essere presentata, in via sperimentale, esclusivamente nel biennio 2024-2025, per la precisione sino al 31 dicembre 2025. L’istanza può essere inviata dal lavoratore interessato, da un suo superstite o da un suo parente o affine entro il 2° grado, nonché dal datore di lavoro (in questi casi, è necessario ottenere il consenso del beneficiario). Per inviare la domanda, è necessario accedere al portale “Riscatti e Ricongiunzioni” disponibile sul sito web www.inps.it. L’accesso è possibile con Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). È possibile inoltrare l’istanza anche tramite: - il contact center dell’INPS, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile; - gli enti di patronato e gli intermediari dell'Istituto, attraverso i loro servizi telematici.