Con il decretone arriva una nuova modalità di riscatto del periodo legale del corso di studi di laurea a prezzo scontato riservato per assicurati che non abbiano ancora compiuto 45 anni di età. La legge 247/2007 aveva già previsto un riscatto a prezzo scontato, ma solo per coloro che si trovassero nella condizione di inoccupati, dunque senza alcun contributo versato; tale opzione, una volta cominciato un rapporto di lavoro e ricevuto il primo contributo, diviene non più percorribile. Questa nuova misura si trova nel decreto legge subito dopo una norma di natura sperimentale che, nella prima versione, era stata denominata pace contributiva. Le due disposizioni hanno però finalità e platee diverse. Il riscatto di laurea agevolato è una norma strutturale in quanto si inserisce nel testo regolamentare in materia di riscatti ai fini pensionistici, la pace contributiva è una misura temporanea, attiva fino alla fine del 2021 e riguarda solo coloro che non hanno mai versato contributi prima del 1996 e hanno dei periodi privi di contribuzione compresi dalla data del primo contributo accreditato all’ultimo versato. La pace contributiva ha un limite massimo di 5 anni di riscatto, il nuovo riscatto di laurea segue invece le classiche regole del riscatto (il richiedente deve avere ottenuto il titolo, avere almeno un contributo versato) ed è rivolto anche a chi abbia versato contributi prima del 1996 (metodo misto), a condizione però che il periodo da riscattare si collochi in periodi di competenza del metodo contributivo (introdotto nel 1995).