Arrivano importanti precisazioni sul riscatto ai fini pensionistici dei dipendenti pubblici, dei diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale. Le fornisce l'Inps con messaggio n. 4728 del 16 dicembre 2020. I chiarimenti sono conseguenti alla pubblicazione della circolare 95/2020, che ha creato numerose richieste in merito al riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli istituti Afam per le domande presentate dagli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici anteriormente al 12 luglio 1997. Inoltre, risultano pervenute anche numerose richieste riguardanti talune tipologie di riscatto dei periodi di studio per il conseguimento dei diplomi e titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento post-secondari conseguiti presso scuole o istituzioni scolastiche non facenti parte dell'ambito universitario, rientranti nell'ambito operativo della sentenza della Corte costituzionale 52/2000. In merito alla prima questione, l'Inps fa presente che la circolare 95/2020 fa esplicito riferimento alla lavorazione di pratiche giacenti alla data di pubblicazione della stessa. Le domande di riscatto dei diplomi Afam, presentate fino all'11 luglio 1997, possono trovare accoglimento secondo le specifiche disposizioni di settore in materia di corsi di studi universitari, a condizione che il diploma sia prescritto per l'ammissione in servizio a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni e il richiedente sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla sua durata. Su tale ultimo punto, il ministero del Lavoro ha precisato che si può ritenere sufficiente il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di qualsiasi durata non solo precedente, ma anche concomitante o successivo all'iscrizione presso gli istituti Afam. In merito alla seconda questione, è da ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 52/2000, ha previsto il riscatto dei corsi di studi svolti presso istituti o scuole, non universitarie, ma riconosciute di livello superiore (post-secondario) dal ministero dell'Istruzione quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto in aggiunta ad altro titolo per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinante funzioni. Si tratta di diplomi o titoli di studio conseguiti presso istituti o scuole non facenti parte dell'ambito universitario, ma riconosciute di livello superiore dal ministero dell'Istruzione oppure con approvazione ministeriale dello specifico corso. Con particolare riguardo agli iscritti alla Ctps si precisa che possono rientrare nell'ambito operativo della sentenza della Corte costituzionale 52/2000 anche i diplomi dell'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione (per esempio, diploma di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio, tecnico fisioterapista e della riabilitazione) conseguiti presso le relative scuole riconosciute o autorizzate con apposito decreto ministeriale. Per quanto precede, a integrazione delle istruzioni fornite dall'ex Inpdap con l'informativa 7 del 25 gennaio 2002 e con la nota operativa 10 del 1° febbraio 2006 (quest'ultima ha esteso il dettato della sentenza nei confronti degli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug), viene precisato che il riscatto dei diplomi o titoli di specializzazione o di perfezionamento opera se il relativo diploma viene richiesto per l'assunzione in servizio o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione di carriera e il corso di studio deve avere natura post-secondaria accompagnato in questo caso dal precedente possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore di qualsiasi durata (biennale, triennale, quadriennale e quinquennale).