La legge di conversione del decreto legge n. 4/2019 (legge n. 26/2019) ha fatto sì che il riscatto di laurea light perdesse il requisito restrittivo dato dalla soglia massima di età anagrafica per gli assicurati, fissata in 44 anni e 364 giorni, al momento della domanda. Restano in vigore le altre condizioni di legittimità proprie di tutti i riscatti. Anche per il riscatto agevolato sarà, quindi, necessario che l’assicurato possa vantare almeno un contributo versato in una delle gestioni INPS, fermo restando che la gestione in cui verrà richiesto il riscatto dovrà risultare esistente nel periodo del corso legale di studi, pertanto non si può presentare domanda di riscatto nella Gestione Separata per periodi di studio collocati anteriormente all'aprile del 1996. Allo stesso modo, si dovrà rispettare il dettato normativo secondo il quale il riscatto non potrà coprire periodi già coperti da contribuzione. Il requisito più importante del riscatto light è dato, però, dalla previsione dell’art. 20 del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge n. 26/2019, in base alla quale il periodo di studi da riscattare deve collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo. Questi ultimi, ai sensi della legge n. 335/1995, hanno avvio per la generalità degli assicurati dal 1° gennaio 1996, mentre per coloro che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 il metodo contributivo risulta applicabile a partire dal gennaio 2012. Riscatto agevolato e opzione per il metodo di calcolo contributivo In attesa dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e di INPS, si paventa un’ipotesi in cui la facoltà di accedere al riscatto agevolato potrebbe essere esercitata anche per anni di studio cronologicamente antecedenti al 1996. Difatti, in una nota presente nel dossier di servizio studi della Camera dei Deputati e del Senato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” si sottolinea che il limite del 1996 non riguarda coloro che hanno optato per il sistema contributivo integrale. La facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo è esercitabile dai lavoratori che hanno meno di 18 anni di contributi nel 1995 e almeno 15 anni di contributi, di cui 5 successivi al 1995. Questi lavoratori hanno la possibilità di far rientrare l’intera vita lavorativa nel sistema contributivo, potendo, in questo modo, riscattare gli anni di laurea, anche collocati prima del 1996, con il nuovo riscatto agevolato. Questo risulterebbe possibile anche perché, a differenza di quanto è stato previsto per la pace contributiva, per il riscatto light il legislatore non ha inserito la previsione esplicita di accesso riservato solo a coloro che non possono vantare anzianità contributiva al 31.12.1995. Riscatto agevolato e Opzione Donna Lo stesso ragionamento risulterebbe applicabile anche in casi di accesso a pensione con passaggio obbligato al metodo di calcolo contributi. Si prenda ad esempio in considerazione la cd. Opzione Donna, rinnovata per il 2019 dallo stesso D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. L’opzione è azionabile da tutte le lavoratrici dipendenti che al 31 dicembre 2018 abbiano compito almeno 58 anni e a tutte le autonome che, alla stessa data, abbiano un’età anagrafica pari ad almeno 59 anni e possano vantare un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni. Nel caso in cui la lavoratrice decida di esercitare questa opzione, sarà obbligata a ricevere un assegno di pensione ricalcolato interamente con il metodo contributivo. Pertanto, se l’assicurata per poter accedere a pensione con l’utilizzo di Opzione Donna avesse bisogno di riscattare degli anni di corso di laurea per raggiungere la soglia dei 35 anni di contributi, potrebbe usufruire del riscatto agevolato. Anche in questo caso, si dovranno attendere i chiarimenti di INPS e Ministero del Lavoro per avere la conferma che questa ipotesi possa risultare applicabile.