Con l’ordinanza n. 20315 del 25 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il principio in base al quale, in tema di riqualificazione energetica, il credito di imposta del 55% spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società, i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. Vale la pena di ricordare che il beneficio fiscale consiste in una detrazione d’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. IL FATTO Ad una società immobiliare veniva notificata una cartella di pagamento ai fini Ires, emessa a seguito di controllo formale ex. art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, con la quale l’Ufficio aveva proceduto al disconoscimento della detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute. Veniva proposto ricorso, rigettato dalla CTP. La pronuncia veniva impugnata dalla contribuente e la CTR accoglieva il gravame, ritenendo, sulla base della ratio dell’agevolazione – consistente nella incentivazione del risparmio energetico – che non ci fossero limitazioni in ordine alla natura dell’attività imprenditoriale dei beneficiari, riconoscendone così la spettanza in relazione agli interventi realizzati da una società, come la contribuente, proprietaria di immobili, concessi in locazione, e dunque su immobili “merce”. Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Ufficio deducendo che l’attribuzione del beneficio spettasse, al contrario, esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto dell’intervento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito, che sulla base del quadro normativo di riferimento (art. 1 co. 344 e ss. L. n. 296/2006, c.d. Finanziaria 2008), la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari. Tali beneficiari possono essere sia persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, sia soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società. I giudici di legittimità rammentano che già in alcuni precedenti (sentenze nn. 29164/2019, 19815/2019, 19816/2019) la Suprema Corte, ha respinto i ricorsi presentati dall’Agenzia delle Entrate su questa specifica agevolazione fiscale. Nella specie, il bonus fiscale del 55%, spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.