Nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2019, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione alla disciplina delle perdite realizzate dalle imprese soggette all’Irpef, che integrano quelli della circolare 8/E/2019. È stato, in particolare, precisato, che: 1. le perdite realizzate nel 2017, durante i primi tre anni di attività, non sono riportabili in misura piena; 2. quelle relative al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione devono essere scomputate dal reddito derivante dall’esercizio di un’altra attività d’impresa prima delle perdite riportate dai precedenti periodi d’imposta; 3. durante il periodo transitorio le perdite riportate da anni precedenti devono essere scomputate dal reddito determinato al netto delle perdite derivanti da altre attività d’impresa eventualmente esercitate. Rimangono, però, alcuni aspetti ancora da chiarire. La nuova disciplina L’articolo 1, commi da 23 a 26, della legge 145/2018 ha stabilito l’applicazione anche alle imprese soggette all’Irpef e agli enti non commerciali della disciplina del riporto delle perdite già prevista per le società di capitali, gli enti commerciali e le società ed enti non residenti. Pertanto, anche le prime imprese – in contabilità sia semplificata che ordinaria – possono compensare le perdite con l’intero importo dei soli redditi d’impresa eventualmente prodotti nello stesso periodo d’imposta. Se questi ultimi non sono presenti o risultano di importo inferiore a quello delle perdite, l’eccedenza può essere scomputata dal reddito d’impresa di ciascuno degli anni successivi in misura non superiore all’80% dello stesso, senza limiti temporali. Le perdite maturate nei primi tre periodi di attività sono, invece, riportabili in misura piena e senza limiti di tempo. L’utilizzo delle perdite L’Agenzia ha chiarito, nella circolare 8/E/2019, che le perdite riportabili devono essere utilizzate negli anni successivi fino a compensare l’80% del reddito d’impresa conseguito e per l’intero importo che trova capienza in esso. Non è quindi, possibile eseguire una parziale riduzione di tale reddito rinviando ai periodi d’imposta successivi la parte di perdite «utilizzabile e non utilizzata». Nell’articolo 8 del Tuir non è richiamata la disposizione, contenuta nel comma 1 del successivo articolo 84, in base alla quale, in deroga a tale principio, è possibile utilizzare solo la parte della perdita necessaria a far emergere un reddito complessivo netto cui corrisponde un’imposta lorda interamente compensata dai crediti d’imposta, dalle ritenute e dalle eccedenze di imposta scomputabili in base all’articolo 80 del Tuir (qualora il 20% del reddito del periodo d’imposta successivo non risulti sufficiente ad assorbire questi ultimi importi). Si potrebbe sostenere che questa diversità risponda alla finalità di evitare possibili alterazioni del meccanismo della progressività. Tale conclusione non appare, tuttavia, convincente, visto che tali crediti, ritenute ed eccedenze emergono sulla base di presupposti obiettivi, che non dovrebbero prestarsi ad arbitraggi da parte dei contribuenti. La stessa regola si potrebbe, pertanto, applicare, in base a un’interpretazione logico-sistematica, a tutte le imprese, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento. Può accadere che siano contemporaneamente utilizzabili sia perdite relative al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione che altre riportate dai periodi precedenti. L’Agenzia ha affermato, nelle istruzioni per la compilazione dei quadri RF e RG della dichiarazione 2019, che dal reddito d’impresa devono essere scomputate innanzitutto le perdite realizzate nello stesso periodo e successivamente, se residua ancora un imponibile, quelle relative ai periodi d’imposta precedenti. Le Entrate non hanno ancora chiarito le modalità di utilizzo delle eccedenze di perdite riportate in avanti nell’anno in cui cessa l’attività. Si ritiene che tali perdite possano essere scomputate dall’intero importo del reddito che scaturisce dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nell’articolo 182, comma 3, del Tuir continua, infatti, ad affermarsi che le perdite anteriori all’inizio della liquidazione, non compensate nel corso di questa, «sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio». Peraltro, la limitazione alla compensazione tra le perdite e i redditi dei periodi successivi è finalizzata soltanto a “rallentarne” l’utilizzo per esigenze di gettito.