Agenzia delle Entrate - Risposta n. 341 del 23 agosto 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 341 del 23 agosto 2019 in tema di costituzione di una newco seguita dalla cessione a newco delle quote previamente rivalutate e dalla fusione inversa. La riorganizzazione descritta ha come unico e dichiarato fine quello di concentrare la proprietà di “ETA” nelle mani dei signori “ZETA” e “GAMMA” (soci di minoranza e figli, rispettivamente, dei soci fondatori “EPSILON” e “ALFA”), consentendo, nel contempo, ai restanti soci (“ALFA”, “BETA”, “DELTA” e “EPSILON”), non più interessati a continuare l’attività imprenditoriale, di fuoriuscire definitivamente dalla compagine della predetta società. La normativa prevede in caso di recesso cd. “tipico”, attuato cioè tramite l’annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale. Nell’ipotesi, invece, di recesso cd. “atipico”, che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain). Il valore delle partecipazioni “rideterminato” è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. È certamente abusiva l’operazione che tende a porre in essere un recesso c.d. atipicoidoneo a far conseguire un vantaggio fiscale. Questo vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio d’imposta derivante dall’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista ordinariamente sui redditi di capitale. Il vantaggio fiscale è da considerarsi indebito in quanto conseguito in aggiramento delle disposizioni tributarie in materia di recesso tipico direttamente applicabili, per le quali non assume alcuna rilevanza la rivalutazione ai fini fiscali delle quote di partecipazioni possedute.