È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il decreto 24 febbraio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta alcune modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. Nello specifico sono stati inserite le seguenti definizioni: - "equity": ossia il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); - "quasi-equity": ossia un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; - "investitori terzi": ossia i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del venture capital, rientranti nelle seguenti categorie: i. acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti: 1) abbiano almeno venti tra start-up innovative o PMI innovative in portafoglio; 2) abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione; 3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall'acceleratore o incubatore; 4) il valore del portafoglio dell'acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle società in portafoglio; 5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (exit); ii. business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate per supportare l'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis; iii. family offices che si qualifichino come investitori professionali o, altrimenti, che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché le competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate rispetto all'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis; iv. gestori autorizzati di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento. Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni previste, possono richiedere, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche. L'investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve avere le seguenti caratteristiche: essere perfezionato entro 5 (cinque) annidalla data di concessione delle agevolazioni; essere di importo non inferiore a 80.000,00(ottantamila/00) euro; non determinare una partecipazione di maggioranzanel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) annidal perfezionamento; essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all'impresa beneficiaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare una circolare per fornire le necessarie disposizioni operative per l'attuazione delle modifiche di cui al presente decreto.