L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 165 dell’1 agosto 2024 in tema di tassazione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale di un atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un Trust. Il trust è un istituto di origine anglosassone che ha trovato ingresso nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992. In particolare, con riferimento all'imposizione diretta, ai sensi dell'articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) i trust, residenti e non residenti sono inclusi tra i soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società (IRES). Come chiarito, da ultimo, nella circolare 20 ottobre 2022 n. 34/E, ai fini della determinazione del reddito del trust residente, ''commerciale'' e ''non commerciale'', rilevano in Italia tutti i redditi ovunque prodotti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere b) e c), mentre per i trust non residenti rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir. Nel caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir. Tale reddito, qualora il beneficiario sia una persona fisica, è imputato «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» (cfr. articolo 73, comma 2 del Tuir, ultimo periodo) e concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef. Con specifico riferimento all'imposizione indiretta, con la circolare n. 34/E del 2022 è stato chiarito che, in via generale, l'atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l'attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust. Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006. Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la circolare 34/E del 2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Al riguardo, occorre considerare che la ''retrocessione'' ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni. La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che la ''retrocessione'' dei beni (non più) segregati è solo un effetto automatico della cessazione del trust mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del ''vincolo di destinazione'' diretto a realizzare l'arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto ''neutro'', che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica (cfr. sentenza 30 marzo 2021, n. 8719). Al riguardo, si ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 346 del 1990. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.