Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Approfondimento del 10 Ottobre 2019 Con un approfondimento del 10 ottobre 2019 la Fondazione Studi Consulenti del lavoro scioglie i dubbi interpretativi sorti sul versamento della maggiorazione (0,5%) del contributo addizionale NASpI, per i rinnovi dei contratti a tempo determinato e delle somministrazioni a termine effettuati nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l’agosto 2019. L’INPS, nel messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, ha prorogato il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018) e agosto 2019, al mese di ottobre 2019. Di conseguenza i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre o ottobre 2019, provvederanno ad esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative descritte nella circolare INPS n. 121/2019, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato. Contratto intermittente a tempo determinato L’incremento del contributo addizionale è applicato in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro. In merito all’ambito applicativo di tale contribuzione aggiuntiva l’INPS ha inoltrato un quesito al Ministero del Lavoro. In attesa della risposta, la Fondazione Studi ritiene plausibile ritenere che il contributo addizionale dello 0,5% non sia applicabile al contratto intermittente a tempo determinato perché a differenza dell’l’1,4% che si applica a tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, lo 0,5%, invece, trova applicazione solo per i contratti a tempo determinato, tant’è- spiega la Fondazione - che in questa seconda ipotesi il Legislatore volendolo estendere anche al contratto di somministrazione, ha inserito l’espresso riferimento a quel regime. Allo stesso modo, conclude la Fondazione CDL, tale addizionale dello 0,5% non può trovare applicazione in tutte quelle fattispecie escluse “ex lege” dalla normativa del tempo determinato, la cui estensione non sia altrimenti prevista. Somministrazione a termine e contratto a termine La Fondazione Studi affronta poi la questione dell’alternanza di un contratto di somministrazione a termine e di un contratto a termine. L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 17/2018 ha chiarito che “[...] al primo rinnovo del contratto a tempo determinato la misura ordinaria dell’1,4% andrà̀ incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”. Pertanto, fa presente la Fondazione, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. La predetta misura varrà anche qualora si riscontri un’alternanza tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a termine, tra i medesimi datori di lavoro e lavoratori, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.