Agenzia delle Entrate - Risposta n. 291 del 23 maggio 2022 Agenzia delle Entrate - Risposta n. 292 del 23 maggio 2022 Agenzia delle Entrate - Risposta n. 293 del 23 maggio 2022 La detrazione del 75% per la rimozione di barriere architettoniche, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, è sovrapponibile al superbonus e al bonus ristrutturazioni al 50 per cento. Per questo, sarà possibile passare da una all’altra, avendo i requisiti richiesti volta per volta, come la presenza di interventi trainanti. È solo uno dei molti chiarimenti in materia di bonus del 75% che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con tre diversi interpelli (n. 291, n. 292 e n. 293). L’interpello 291 e 293 Con le risposte n. 291 e n. 293 l'Amministrazione finanziaria ricorda che ai sensi del comma 1, lett. e) dell'articolo 16-bis del TUIR, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Come ribadito, da ultimo, con la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici che presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore). La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori. Nella medesima circolare n. 7/E del 2021 è stato, inoltre, chiarito che in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell'ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall'assemblea dei condomini, in quanto l'ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini. Per l'installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile. L'articolo 119-ter del decreto Rilancio, inoltre, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2022 «per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti». La nuova agevolazione si aggiunge, tra l'altro, alla detrazione già prevista per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR. La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; - 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro). Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-ter del decreto Rilancio ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata". Riferendosi la norma alle «spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. L’interpello 292 Con la risposta n. 292 l'Agenzia ricorda che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. La detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio è da ritenersi aggiuntiva, tra l'altro, al Superbonus di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio. Poiché per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette detrazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.