Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024 un disegno di legge che introduce disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri introduce, tra l’altro, misure per la semplificazione delle disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro. Procedure e semplificazioni Il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2022, ha introdotto alcune importanti novità nell’ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di cittadini stranieri residenti all’estero. Le disposizioni sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli che talvolta disincentivano i datori di lavoro dalla presentazione delle domande a causa, soprattutto, dei tempi di lavorazione delle pratiche dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture. Il decreto in argomento ha stabilito che per le domande presentate in relazione al decreto flussi, il nulla osta al lavoro subordinato sia rilasciato nei trenta giorni successivi alla data della sua entrata in vigore, salvo i termini più brevi previsti per i lavoratori stagionali, anche quando nel predetto termine non siano state verificate le condizioni ostative al rilascio, comprese quelle riconducibili al datore di lavoro. Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda. A seguito del successivo rilascio del visto d’ingresso, lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per sottoscrivere il contratto di soggiorno. In attesa della sottoscrizione il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni relativi alla garanzia della disponibilità di un adeguato alloggio per il lavoratore e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Con il rilascio del nulla osta, in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro può anche provvedere all’assunzione del lavoratore che si trovi in Italia; tuttavia, a seguito dell’accertamento di elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e il lavoratore straniero non potrà continuare a soggiornare regolarmente in Italia per motivi di lavoro. Ricordiamo che nell’ambito della programmazione flussi 2023-2025, per l'anno 2024 le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (ALI) l’avviso che “la pratica risulta al momento non in quota”. Il sistema prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota, immesse in graduatoria secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day (avviato lo scorso 18 marzo), nell’ambito delle quote previste a livello provinciale. Al fine di accelerare i tempi previsti per l’istruttoria delle domande presentate, ai modelli di richiesta è possibile allegare la documentazione necessaria, tra cui l’autocertificazione sull’indisponibilità di lavoratori già in Italia e l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente. Procedure semplificate e verifiche di congruità In relazione agli ingressi previsti dai decreti flussi, la verifica dei requisiti sull’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata, in via esclusiva, ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. I professionisti sono, nello specifico, i consulenti del lavoro, gli avvocati e i dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano comunicato all’Ispettorato del lavoro di svolgere adempimenti in materia di lavoro. Le verifiche di congruità si effettuano sulla base della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa. L’importo del reddito o del fatturato indicato si riferisce al singolo lavoratore da assumere, ferma restando la valutazione della complessiva congruità della capacità economica in relazione agli obblighi retributivi e contributivi connessi sia alla platea dei lavoratori in forza che a quelli di cui si richiede l’assunzione. All’esito positivo delle verifiche è rilasciata un’apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’asseverazione non è richiesta in riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto, con il Ministero del Lavoro, un apposito protocollo di intesa. Le procedure semplificate di rilascio del nulla osta al lavoro non si applicano ai cittadini stranieri: - destinatari di un provvedimento di espulsione; - segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; - condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati in materia di stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; - considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di condanne con sentenza non definitiva. Le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri Tra le disposizioni in tema di rilascio del nulla osta al lavoro, il DDL semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo scorso prevede alcune modifiche all’art. 44 del D.L. n. 73/2022, proprio nell’ambito delle verifiche menzionate. Ricordiamo che l’asseverazione ex art. 44, accerta i requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999. Come anticipato, la norma ha affidato ai professionisti di cui alla legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il compito di verificare i predetti requisiti in capo al datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta all’assunzione dei lavoratori extra UE. Il soggetto abilitato deve accertare la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato ed il tipo di attività svolta dall'impresa, in relazione alla congruità del numero delle richieste di ingresso presentate, rapportato anche al numero dei dipendenti già in essere presso il datore di lavoro. Nella circolare n. 3 del 5 luglio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha illustrato la procedura di effettuazione delle verifiche e della relativa asseverazione, istituendo un apposito modello da utilizzare. L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei protocolli d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal comma 5 dello stesso art. 44. Con la sigla dei protocolli, della durata di due anni rinnovabili, le associazioni firmatarie si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. In concreto, le organizzazioni acquisiscono da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, da conservare per un periodo di cinque anni. Resta ferma la possibilità, per l'Ispettorato del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure. Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione dell'asseverazione di cui all'art. 44, comma 2, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le modifiche contenute nel DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo scorso riguardano il comma 1, nel quale dopo le parole: “sul piano nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali,” e il comma 5, dove dopo le parole: “sul piano nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali,”. Si riconosce, quindi, un ruolo principale anche alle articolazioni territoriali delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i menzionati protocolli di intesa. Si ricorda, infine, che nelle ipotesi di sottoscrizione dei protocolli in argomento, trova applicazione l'art. 27, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo il quale il nulla osta al lavoro per alcune tipologie di lavoratori stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato presentata con modalità informatiche allo Sportello Unico per l’immigrazione.