La riforma delle imposte sui redditi delle persone fisiche (D.Lgs. n. 216/2023) introduce, per il solo 2024, nuove aliquote IRPEF, che passano da quattro a tre, con la conseguente rimodulazione degli scaglioni di reddito. La revisione dell’IRPEF cambia anche le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, per effetto delle novità sulla no tax area per i dipendenti, per i quali viene confermato inoltre il trattamento integrativo. Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati Il decreto delegato in materia di riforma dell’IRPEF modifica la no tax area per i lavoratori dipendenti. Si rammenta che l’IRPEF non è dovuta sui redditi che non superano le soglie fissate per legge e con l’accorpamento delle prime due aliquote è destinata a salire anche la detrazione fissa riconosciuta sui redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro che, così come previsto per i pensionati, dovrebbe passare a 1.955 euro rispetto ai 1.880 euro previsti fino al 31 dicembre 2023. Con le novità nel decreto delegato di revisione dell’IRPEF, nel 2024 saranno totalmente esentati dal versamento delle imposte i lavoratori dipendenti titolari di redditi fino a 8.500 euro, rispetto agli 8.145 euro previsti fino all’anno in corso, stessa soglia prevista per i pensionati. Resta invece immutata la soglia per i lavoratori autonomi, ancorata anche nel 2024 all’importo di 5.500 euro. Viene disposto l’innalzamento a 1.955 euro (rispetto ai 1.880 euro previsti per il 2023), per l’anno 2024, della detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo (redditi di lavoro dipendente - esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del TUIR (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 216/2023). Si ricorda, in proposito, che l’art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50, comma 1 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente), lettere a) (compensi percepiti da soci di cooperative), b) (indennità e compensi per incarichi), c) (borse di studio), c-bis) (incarichi e collaborazioni vari), d) (remunerazioni dei sacerdoti), h-bis) (prestazioni pensionistiche complementari) e l) (compensi dei lavoratori socialmente utili), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. Tale modifica determina che la soglia di no tax area prevista dalla normativa vi-gente per i redditi di lavoro dipendente si amplia fino a 8.500 euro, diventando, quindi, pari a quella già vigente per i redditi da pensione. La norma, riducendo l’aliquota dello scaglione compreso tra 15.000 e 28.000 euro, determina una riduzione del carico fiscale per tutti i soggetti con redditi superiori a 15.000 euro. Incrementando, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito (comportando di fatto una nuova no tax area per i lavoratori dipendenti pari a 8.500 euro), il carico fiscale è ridotto anche per i lavoratori dipendenti con reddito al di sotto di tale soglia. Esempio n. 1 Lavoratore dipendente con reddito annuo (365 giorni) pari a 14.000 euro La detrazione per lavoro dipendente da indicare nel rigo RN7, colonna 1 del modello Redditi 2025 sarà pari a 1.880 euro. Esempio n. 2 Lavoratore dipendente con reddito annuo (365 giorni) pari a 18.000 euro La detrazione per lavoro dipendente da indicare nel rigo RN7, colonna 1 del modello Redditi 2025 sarà pari a 2.825 euro. Esempio n. 3 Lavoratore dipendente con reddito annuo (365 giorni) pari a 25.000 euro La detrazione per lavoro dipendente da indicare nel rigo RN7, colonna 1 del modello Redditi 2025 sarà pari a 2.185 euro. Esempio n. 4 Lavoratore dipendente con reddito annuo (365 giorni) pari a 32.000 euro La detrazione per lavoro dipendente da indicare nel rigo RN7, colonna 1 del modello Redditi 2025 sarà pari a 1.628 euro. Trattamento integrativo: modifica dei requisiti Il trattamento integrativo per il 2024 sarà di 100 euro mensili mentre la platea dei beneficiari rimane immutata, poiché i limiti di reddito necessari per accedere al trattamento integrativo non subiranno alcuna modifica. Tuttavia, si registrano cambiamenti nelle regole di calcolo per adeguarsi alle novità apportate alle detrazioni da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’IRPEF, introdotte dalla legge di Bilancio 2024. Viene modificato, per l’anno 2024, il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 3/2020, prevedendo che tale somma sia riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno (articolo 1, comma 3). Così facendo, si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina vigente a regime. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dalla norma per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), TUIR, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari. A tale inconveniente si è posto rimedio con il correttivo introdotto che, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l’innalzamento della soglia di no tax area a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell’art. 1. Si stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 (art. 1, comma 4). L’accorpamento delle prime due aliquote dell’IRPEF e dei relativi scaglioni, che prevedono un’aliquota al 23% per redditi fino a 28.000 euro a partire dal 2024 e la variazione nella curva delle detrazioni da lavoro dipendente, con un incremento della no tax area per i dipendenti che passa da 1.880 euro a 1.955 euro nel 2024 avranno un impatto significativo sull’imposta lorda dovuta, causando una ristrutturazione nel calcolo del diritto all’erogazione del trattamento integrativo. Questo sarà concesso a coloro il cui reddito annuo lordo non superi 28.000 euro, con limiti applicati in modo differenziato: - i lavoratori con un reddito fino a 15.000 euro avranno diritto alla misura massima del bonus; - i lavoratori con un reddito compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro riceveranno il bonus in misura parziale, il cui ammontare sarà calcolato in base alle detrazioni fiscali pertinenti. I lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro continuano a godere del trattamento integrativo a pieno regime, situandosi nel primo scaglione dell’IRPEF caratterizzato da un’aliquota del 23%: il trattamento è erogato esclusivamente ai contribuenti con redditi superiori a 8.500 euro all’anno, rappresentando la no tax area del 2024 per i lavoratori dipendenti. I beneficiari avranno diritto al trattamento integrativo di 100 euro in busta paga, per un totale di 1.200 euro all’anno, solo se la loro imposta lorda supera le detrazioni da lavoro dipendente spettanti. I redditi situati nella fascia compresa tra 15.000 e 28.000 euro continueranno a beneficiare del bonus nel 2024 solo se l’ammontare di specifiche detrazioni supera l’IRPEF dovuta. In questa situazione, l’importo del bonus sarà determinato dalla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda. Per comprendere se il bonus spetti o meno, coloro che rientrano nella fascia di reddito tra 15.000 e 28.000 euro devono effettuare il calcolo. Questo, tenendo conto delle spese sostenute nell’anno, rientranti negli ambiti degli articoli 12 e 13 TUIR: - familiari a carico; - mutui agrari; - mutui immobiliari per l’acquisto della prima casa fino al 31 dicembre 2022; - redditi da lavoro dipendente e assimilati; - spese sanitarie; - spese per i lavori in casa, dalle ristrutturazioni alla riqualificazione energetica; - erogazioni liberali. Ulteriore franchigia per oneri e spese Ai fini IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, TUIR, sia diminuito di un importo pari a 260 euro (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 216/2023): a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11, D.L. n. 149/2013; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020. La riduzione di 260 euro viene applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui sopra), 26% (erogazioni liberali ai partiti politici) e 90% (premi per rischio eventi calamitosi). In proposito si ricorda che l’art. 15, comma 3-bis del TUIR dispone che la detrazione prevista dall’articolo medesimo spetti: a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, TUIR (art. 2, comma 2).