La legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, prevede l’adozione da parte del Governo di decreti legislativi finalizzati alla revisione e alla modifica del sistema tributario. Più nello specifico, l’art. 18 della legge indica i princìpi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire per la revisione del sistema nazionale della riscossione, al fine di assicurare la massima efficacia, imparzialità ed efficienza della medesima attività. In ossequio a tali principi e criteri, il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, prevedendo, tra le altre, modifiche in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo. In particolare, in ottemperanza all’art. 18, comma 1, lettera h), della legge delega n. 111/2023, al fine di semplificare e accelerare le procedure dei rimborsi, l’art. 15 del decreto i riforma del sistema nazionale della riscossione: - apporta alcune modifiche all’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, rubricato “Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta”, prevedendo, in sintesi, che il pagamento mediante compensazione volontaria potrà operare per i rimborsi d’imposta “di ammontare superiore a cinquecento euro comprensivi di interessi”; l’Agenzia delle Entrate dovrà verificare che il beneficiario non risulti “inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento”; in caso di mancata compensazione volontaria da parte del contribuente, le somme da rimborsare devono restare a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva; non sono più dovuti al concessionario i compensi per spese vive e forfettari per le operazioni di rimborso; che la compensazione volontaria è estesa anche ad altri enti; deve essere adottato un nuovo regolamento che indichi le nuove modalità di attuazione (art. 15, comma 1); - interviene sull’art. 20-bis, D.Lgs. n. 46/1999, rubricato “Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”: ampliando le ipotesi in cui il pagamento delle entrate iscritte a ruolo potrà essere effettuato mediante la compensazione volontaria ex art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973. In particolare, saranno compensabili non solo le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate (come già prevede l’attuale formulazione) ma anche quelle iscritte a ruolo “dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione” e sopprimendo il secondo periodo del comma 1 e tutto il comma 2 (art. 15, comma 2); sopprimendo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 20-bis nonché il comma 2; - abroga l’art. 24, comma 1, del D.M. del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, rubricato “Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi”, a norma del quale per ogni rimborso erogato tramite il concessionario del servizio della riscossione a quest’ultimo spetta un compenso di lire 25.000, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato (art. 15, comma 3); - amplia il perimetro applicativo dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, estendendone l’applicazione anche “ai rimborsi delle imposte indirette erogate dall’Agenzia delle Entrate” (art. 15, comma 4); - subordina l’applicazione delle modifiche di cui all’art. 15 all’adozione di un regolamento MEF, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 (art. 15, comma 5). Al fine di comprendere appieno la portata applicativa delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo si rendono opportune alcune precisazioni. Compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo: cosa cambia L’art. 15 del decreto di riforma del sistema nazionale della riscossione incide notevolmente sulla disciplina di cui all’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, in tema di pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta. Con la disposizione citata il legislatore ha introdotto, nel sistema della riscossione tributaria, quello strumento civilistico di estinzione dell'obbligazione che si verifica allorché due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro di debiti reciproci omogenei, certi, liquidi ed esigibili, cosicché i debiti contrapposti si cancellano, fino alla concorrenza dello stesso valore. Cosa prevede la normativa vigente Prima di procedere all’analisi delle modifiche apportate dal decreto delegato, è utile analizzare l’attuale e vigente formulazione dell’art. 28-ter. In particolare, ai sensi dell’art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973: - in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario risulta iscritto a ruolo. Nel caso in cui sia presente un’iscrizione a ruolo, l’Agenzia deve trasmettere, in via telematica, una specifica segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare (cfr. Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 113218/2008). In particolare, le somme da rimborsare devono essere messe a disposizione sulla contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale ex art. 2, comma 1, del decreto 1° febbraio 1999 del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze; - ricevuta la segnalazione di cui sopra, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende o meno accettare tale proposta; - in caso di accettazione della proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa all'ente creditore entro il decimo giorno successivo alla riscossione (ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 112/1999); - in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo ovvero nel caso di mancato tempestivo riscontro alla proposta, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione; - all’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’art. 24, comma 1, D.M. n. 567/1993, maggiorato del 50%, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione; Nota bene L’art. 24, comma 1, D.M. n. 567/1993 così dispone: “per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11”. - le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dall’art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973 e le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese sono state stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2012. Cosa prevede la nuova normativa attuativa della delega fiscale La procedura di pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta è modificata e, in parte, riscritta dal decreto sulla revisione del sistema nazionale della riscossione. In particolare, l’art. 15, comma 1, del decreto apporta all’art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973 le seguenti modifiche: a) al comma 1): 1) dopo le parole “rimborso d’imposta” sono inserite le seguenti: “di ammontare superiore a cinquecento euro comprensivi di interessi”; 2) le parole “iscritto a ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento”; 3) le parole “sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999” sono sostituite dalle seguenti: “sulle contabilità speciali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011”; b) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.”; c) il comma 5 è abrogato; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione del presente articolo.”. Dunque, con l’art. 15 del decreto, il Legislatore delegato interviene per semplificare le procedure necessarie all’erogazione dei rimborsi fiscali disponendo che: - il pagamento mediante compensazione volontaria potrà operare esclusivamente per i rimborsi di ammontare superiore a 500 euro, compresivi di interessi; - la verifica del beneficiario del rimborso dovrà effettuarsi non più sull’esistenza dei debiti iscritti a ruolo (come previsto dall’attuale formulazione dell’art. 28-ter) bensì sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in analogia alle previsioni di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”); - nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate riscontri inadempimento rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, oltre a trasmettere, in via telematica, una specifica segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo (così come previsto anche nell’attuale formulazione), dovrà accreditare le somme da rimborsare non più sulla contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale (ex art. 2, comma 1, del decreto 1° febbraio 1999 del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze) bensì su apposite contabilità speciali di nuova istituzione, intestate agli agenti della riscossione ed aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato (ex art. 3, comma 2, D.M. 10 febbraio 2011); - in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo ovvero in caso di mancato tempestivo riscontro alla stessa, le somme da rimborsare dovranno restare a disposizione dell’agente della riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva. Dunque, di fatto, lo schema di decreto legislativo introduce un blocco totale del rimborso delle imposte per i beneficiari con debiti iscritti a ruolo che non eseguono la compensazione volontaria. In tal caso, infatti, le somme da rimborsare restano a totale disposizione dell’agente per la riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio delle azioni esecutive; - non saranno più dovuti il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica della proposta di compensazione nonché il rimborso forfetario ex art. 24, D.M. n. 567/1993, maggiorato del 50%; - le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, tra cui il compenso spettante all’agente della riscossione, saranno stabilite con regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988. Dunque, il comma 6 dell’art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973 viene interamente riscritto dall’art. 15, comma 1, lettera d), dello schema di decreto. Modifiche all’ambito di applicazione Oltre che sulle regole relative alla procedura di compensazione volontaria con crediti d’imposta, il decreto interviene sull’ambito di applicazione. Sul punto, occorre preliminarmente chiarire che il perimetro applicativo dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 è delineato dall’art. 20-bis, D.Lgs. n. 46/1999, a norma del quale: “1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28 ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione. 2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28 ter, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione”. Ebbene, l’art. 15, comma 2, del decreto di riforma del sistema nazionale della riscossione interviene sull’art. 20-bis, D.Lgs. n. 46/1999, apportando le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.”; b) il comma 1, secondo periodo, e il comma 2 sono soppressi. In altri termini, il Legislatore delegato modifica il comma 1 dell’art. 20-bis, D.Lgs. n. 46/1999: - da un alto, estendendo la compensazione volontaria anche ad altri enti. Conseguentemente la procedura ex art. 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) potrà essere applicata non solo in relazione a tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate (come già previsto dall’attuale formulazione), ma anche a tutte quelle iscritte a ruolo dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; - dall’altro, sopprimendo l’ultimo periodo del comma 1 e tutto il comma 2, relativi alla formulazione di una proposta di compensazione da parte dell’agente della riscossione. Tali regole saranno sostituite da quelle previste da un successivo regolamento del MEF. Compenso erogato in favore del concessionario della riscossione per ogni rimborso effettuato Il decreto delegato interviene anche sulla disciplina dei compensi spettanti al concessionario per l’erogazione dei rimborsi. Ai sensi del vigente art. 24, comma 1, D.M. n. 567/1993, rubricato “Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi”: “1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art.11. 2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43”. L’art. 15, comma 3, del decreto abroga il comma 1 dell’art. 24, così eliminando definitivamente ogni riferimento al rimborso erogato al concessionario del servizio della riscossione per l’erogazione del rimborso. Si tratta di una modifica di mero coordinamento con quanto già disposto al comma 1, lettera c), dell’art. 15 del decreto, ove è stata disposta l’abrogazione del comma 5 dell’art. 28-ter, D.P.R. 602/1973 che (attualmente) prevede: - il rimborso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese vive sostenute per la notifica della proposta di compensazione; - nonché il rimborso forfetario ex art. 24, D.M. n. 567/1993, maggiorato del 50%. È evidente, dunque, che il Legislatore delegato ha inteso eliminare qualsiasi riferimento ad un compenso spettante al concessionario. La gestione dei relativi rimborsi/compensi sarà disciplinata dal regolamento MEF, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988. Rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle Entrate Un’ulteriore estensione dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 28-ter prevede che le regole si applichino anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle Entrate. L’art. 15, comma 4 del decreto delegato amplia il perimetro applicativo dell’art. 28-ter prevedendo che “le disposizioni […]si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle entrate”. Dunque, le regole previste dall’art. 28-ter troveranno applicazione anche con riferimento ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle Entrate. Decorrenza Ai sensi del comma 5 dell’art. 15, le modifiche introdotte dal decreto delegato si applicheranno a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del MEF che stabilirà le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni delle nuove disposizioni.