Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 ha approvato, con la formula salvo intese, la riforma della giustizia: si tratta del disegno di legge recante deleghe al Governo per l’efficienza del processo civile e del processo penale, per la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonchè disposizioni sulla costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e sulla flessibilità dell’organico di magistratura. L’obiettivo è la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei princìpi e criteri direttivi previsti. In particolare, si prevede una riforma degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con l’esclusione del ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di colpa medica e sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali. Tra le varie misure rientra la previsione del limite di sei anni per la conclusione di un processo, particolari regole per i magistrati che decidono di scendere in politica e nuove regole per l’elezione del CSM. Dal punto di vista del giudizio penale, le indagini dovranno svolgersi entro sei mesi per i reati per i quali la legge prevede la pena pecuniaria o la detenzione per non più di tre anni, o un anno e sei mesi al massimo nei casi più gravi. Principi comuni anche al processo tributario La riforma prevede inoltre principi comuni per l’efficienza dei procedimenti civili, tributari ed amministrativi, mediante il rispetto di alcuni principi direttivi: - prevedere, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale e alla corte di appello, che il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche e che spetti al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del sistema; - prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla corte di cassazione, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della PEC nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; - prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, per assicurare un’agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici; - prevedere il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese; - rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario; Nota bene Sotto questo profilo, il versamento del contributo unificato può avvenire: a) con sistemi telematici di pagamento, ossia con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale; b) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; c) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni; d) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici. - disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento e prevedere che, nei processi tributari e nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quando uno degli atti è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato è corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento; - prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non libera la parte dagli obblighi di versamento e che la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento.